Art. 21. 
                              Mobilita' 
 
  1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di
diverso comparto a seguito delle procedure  di  mobilita'  volontaria
previste dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
agosto 1988, n. 325, e dalla legge  29  dicembre  1988,  n.  554,  e'
corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso  "una
tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: 
   categoria o qualifica funzionale VIII e superiori:  L.  3.500.000;
categoria o qualifica  funzionale  VII:  L.  3.000.000;  categoria  o
qualifica  funzionale  VI:  L.  2.500.000;  categoria   o   qualifica
funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.