Art. 21. Mobilita' 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: categoria o qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; categoria o qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; categoria o qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; categoria o qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.