Art. 22. Trattamento di missione 1. Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono le seguenti: a) categorie o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona L. 39.600; b) categorie o qualifiche: prima, seconda, terza e quarta L. 28.800. 2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta a trasporti speciali; b) attivita' di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili; c) attivita' di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonche' di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale; d) attivita' di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.); e) attivita' di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di natura amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare; f) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita' aeronautiche e marittime. 3. Per il personale indicato nel comma 2 le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, e' il seguente: Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93.