Art. 22. 
                       Trattamento di missione 
 
  1. Le misure intere lorde dell'indennita' di  cui  all'articolo  5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,
n. 395, sono le seguenti: 
   a) categorie o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona L.
39.600; 
   b) categorie o qualifiche:  prima,  seconda,  terza  e  quarta  L.
28.800. 
  2. Le particolari categorie di dipendenti di  cui  all'articolo  5,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,
n. 395, sono individuate nel  personale  inviato  in  missione  fuori
della ordinaria sede di servizio per: 
   a) attivita'  di  protezione  civile  nelle  situazioni  di  prima
emergenza, di soccorso  tecnico  urgente  e  di  scorta  a  trasporti
speciali; 
   b) attivita' di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza
su impianti, apparecchiature ed immobili; 
   c) attivita' di manutenzione e sorveglianza lungo  la  rete  delle
strade ed autostrade statali; di conduzioni di  autoveicoli,  nonche'
di  funzionamento  dei  mezzi  operativi  per  la  esecuzione   della
manutenzione connessa con la sicurezza stradale; 
   d) attivita' di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione  delle
opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.); 
   e)  attivita'  di  gestione,  di  controllo,  di  rilevazione,  di
collaudo,  di  vigilanza,  di  verifica  ed   ispettiva   di   natura
amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare; 
   f) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita'  aeronautiche
e marittime. 
  3. Per il  personale  indicato  nel  comma  2  le  particolarissime
condizioni di  cui  al  comma  7  dell'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono  individuate
nella impossibilita' della fruizione del pasto  o  del  pernottamento
per  mancanza  di  strutture  e  servizi  di  ristorazione;  in  tale
circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero  di
lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al  costo  del
pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento. 
 
            Nota all'art. 22:
            - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395,
          e' il seguente:
             Art.  5  (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal
          1  gennaio  1989,  per  incarichi  di  missione  di  durata
          superiore  a  dodici  ore  al personale compete il rimborso
          della  spesa  documentata,  mediante  fattura  o   ricevuta
          fiscale,  per  il  pernottamento in albergo della categoria
          consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
          lire  trentamila  per  il  primo  pasto  e  di  complessive
          sessantamila  per  i due pasti. Per incarichi di durata non
          inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
            2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo
          pari  al  trenta  per  cento  delle  vigenti  misure  delle
          indennita'  orarie  e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni
          caso opzione  per  l'indennita'  di  trasferta  in  misure,
          orarie o giornaliere, intere.
            3.  Per  incarichi  di  durata  inferiore  ad  otto  ore,
          l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo
          misure e modalita' in atto previste o che saranno  definite
          nei singoli accordi di comparto.
            4.  Nei  casi  di  missione  continuativa  nella medesima
          localita' di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni  e'
          consentito  il rimborso della spesa per il pernottamento in
          residenza     turistico-alberghiera,      di      categoria
          corrispondente  a  quella ammessa per l'albergo, sempreche'
          risulti economicamente piu' conveniente rispetto  al  costo
          medio della categoria consentita nella medesima localita'.
            5.  I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono
          rivalutati annualmente, a decorrere dal 1  gennaio 1990, in
          relazione ad aumenti intervenuti nel costo  della  vita  in
          base  agli  indici  ISTAT,  con  decreto  del  Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione
          pubblica.
            6.  Il  personale  delle  diverse  qualifiche, inviato in
          missione al seguito e per  collaborare  con  dipendenti  di
          qualifica  piu'  elevata  o  facente  parte  di delegazione
          ufficiale dell'amministrazione,  puo'  essere  autorizzato,
          con  provvedimento  motivato, a fruire dei rimborsi e delle
          agevolazioni previste per  il  dipendente  in  missione  di
          grado piu' elevato.
            7.  Per  prestazioni  rese  da  particolari  categorie di
          dipendenti  in  particolarissime  situazioni  operative  di
          lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste,
          fermi  restando  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2,
          condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di
          missione.
            8.  Al  personale  inviato  in  missione  fuori  sede  le
          amministrazioni     devono    anticipare,    a    richiesta
          dell'interessato, una  somma  pari  al  settantacinque  per
          cento   del   trattamento   complessivo  spettante  per  la
          missione.
            9.  Sono  fatte  salve,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli
          enti   ed   amministrazioni   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della legge 29 marzo 1983, n.  93.