Art. 23. 
                        Fondo incentivazione 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui
all'art. 59 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  maggio
1987, n. 269, e' incrementato di una quota pari allo 0,65  del  monte
retributivo relativo all'anno precedente. 
  2. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni  legislative
di istituzione,  di  finanziamento  o  di  incremento  dei  fondi  di
incentivazione della produttivita',  ovvero  per  le  amministrazioni
eventualmente destinatarie di analoghe future  disposizioni  legisla-
tive, la quota aggiuntiva di cui al comma 1 e' posta a carico, fino a
concorrenza, degli  stanziamenti  derivanti  dall'applicazione  delle
predette disposizioni. 
 
            Nota all'art. 23:
            - Il testo dell'art. 59 del D.P.R.  18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  59  (Fondo  di  incentivazione) - 1. In attuazione
          dell'accordo intercompartimentale (art. 14 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  1   febbraio 1986, n. 13) in
          ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del  comparto,
          e'  costituito  un  fondo  di  incentivazione da utilizzare
          quale incentivo alla produzione di  beni  e  servizi  delle
          aziende,  finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di
          ciascuna azienda nonche' con le economie che si  verificano
          sugli  stanziamenti  dei capitoli per lavoro straordinario;
          concorrono  inoltre  al  medesimo  fondo  le  economie   di
          gestione,  oggettivamente  individuate,  sui  capitoli  del
          personale relativi alle competenze accessorie.
            2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i  quali
          si   da'   attuazione   all'intervento   incentivante  sono
          individuati   dalle   parti   nei   diversi   livelli    di
          contrattazione decentrata.
            3.  A livello aziendale si concordano piani di intervento
          sia a carattere  strumentale  che  di  risultato  ai  sensi
          dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          13/1986.
            4. A tal fine si predispongono progetti volti al recupero
          di   ritardi   operativi,  all'accelerazione  di  tempi  di
          produzione delle  unita'  di  beni  e  servizi  nonche'  al
          conseguimento  di  piu'  rapide risposte alle domande degli
          utenti.
            5. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita'  e
          tempi   di   esecuzione,   personale  utilizzato,  compensi
          complessivi  ed  unitari  da  corrispondere   a   risultato
          conseguito,  modalita'  di  determinazione  individuale dei
          compensi.
            6.   Per   la   predisposizione  di  tali  progetti  sono
          costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici  anche  con
          il  compito  di  valutazione  e  verifica dei risultati dei
          progetti.
            7.  Per  progetti  di  particolare  rilievo,  si   potra'
          richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento
          della funzione pubblica.
            8.  I  predetti  nuclei  sono  composti  di dieci unita',
          cinque  delle  organizzazioni   sindacali,   cinque   delle
          aziende.
            9.  Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle
          maggiormente rappresentative  in  proporzione  ai  suffragi
          conseguiti    nelle    elezioni    per    i   consigli   di
          amministrazione.
            10. Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto  a
          risultato  accertato, sulla base dei tempi impiegati per la
          realizzazione del progetto obiettivo, degli  incrementi  di
          beni  e  servizi effettivamente realizzati, delle quantita'
          di recupero in termini di  arretrato  nonche'  dell'impegno
          individuale  e  collettivo,  della  partecipazione  e della
          capacita' di iniziativa del lavoratore che  ha  partecipato
          al progetto.
            11.  Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste
          iniziative  volte  a   favorire   quelle   modifiche   alla
          organizzazione  del lavoro che mirino ad una piu' razionale
          utilizzazione del lavoro, ad una  maggiore  efficienza,  ad
          una  maggiore  fruibilita'  dei  servizi, mediante una piu'
          larga apertura degli uffici.
            12. La realizzazione dei predetti progetti e' affidata ai
          diversi livelli di contrattazione  decentrata  territoriale
          aziendale.
            13.  Al  termine  della  realizzazione del primo ciclo di
          progetti la parte pubblica d'intesa con  le  organizzazioni
          sindacali   di   azienda  o  settore  e  le  confederazioni
          maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni  di
          utenti  individuate di intesa, effettueranno un bilancio di
          verifica   delle   attivita'   incentivanti   svolte,   per
          evidenziare  i risultati positivi o negativi ottenuti e gli
          eventuali ostacoli incontrati  al  fine  di  migliorare  le
          sperimentazioni  future  di  incentivo alla produttivita' e
          dare cosi' piena attuazione allo spirito  ed  alla  lettera
          delle  intese  intercompartimentali  tendenti ad accrescere
          l'efficienza delle attivita' aziendali.