Art. 23. Fondo incentivazione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' incrementato di una quota pari allo 0,65 del monte retributivo relativo all'anno precedente. 2. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legisla- tive, la quota aggiuntiva di cui al comma 1 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 59 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 59 (Fondo di incentivazione) - 1. In attuazione dell'accordo intercompartimentale (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13) in ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del comparto, e' costituito un fondo di incentivazione da utilizzare quale incentivo alla produzione di beni e servizi delle aziende, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di ciascuna azienda nonche' con le economie che si verificano sugli stanziamenti dei capitoli per lavoro straordinario; concorrono inoltre al medesimo fondo le economie di gestione, oggettivamente individuate, sui capitoli del personale relativi alle competenze accessorie. 2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante sono individuati dalle parti nei diversi livelli di contrattazione decentrata. 3. A livello aziendale si concordano piani di intervento sia a carattere strumentale che di risultato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986. 4. A tal fine si predispongono progetti volti al recupero di ritardi operativi, all'accelerazione di tempi di produzione delle unita' di beni e servizi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti. 5. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi. 6. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti. 7. Per progetti di particolare rilievo, si potra' richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento della funzione pubblica. 8. I predetti nuclei sono composti di dieci unita', cinque delle organizzazioni sindacali, cinque delle aziende. 9. Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle maggiormente rappresentative in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per i consigli di amministrazione. 10. Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi di beni e servizi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del lavoratore che ha partecipato al progetto. 11. Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una piu' larga apertura degli uffici. 12. La realizzazione dei predetti progetti e' affidata ai diversi livelli di contrattazione decentrata territoriale aziendale. 13. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica d'intesa con le organizzazioni sindacali di azienda o settore e le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni di utenti individuate di intesa, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte, per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' aziendali.