Art. 25. Retribuzione individuale di anzianita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: Categoria o qualifica I ........................................................ L. 198.000 II ....................................................... L. 214.000 III ...................................................... L. 256.000 IV ....................................................... L. 280.000 V ........................................................ L. 312.000 VI ....................................................... L. 344.000 VII ...................................................... L. 403.000 VIII ..................................................... L. 480.000 IX ....................................................... L. 480.000 2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 4. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale che nel triennio contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo nella stessa amministrazione competono i seguenti importi annui, da inserire nella retribuzione individuale di anzianita': Categoria o qualifica I ........................................................ L. 122.000 II ....................................................... L. 140.000 III ...................................................... L. 164.000 IV ....................................................... L. 186.000 V ........................................................ L. 210.000 VI ....................................................... L. 232.000 VII ...................................................... L. 271.000 VIII ..................................................... L. 311.000 IX ....................................................... L. 361.000 5. I suddetti importi al compimento del decimo anno si raddoppiano, al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento del ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo 0,50 per cento del tabellare iniziale riportato al comma 1 dell'articolo 24.
Nota all'art. 25: - L'art. 55 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, inserisce nel-l'art. 47 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, i commi 2, 3 e 4 del seguente tenore: 2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1,verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.