Art. 25. 
               Retribuzione individuale di anzianita' 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale  che  abbia
prestato servizio nel periodo 1  gennaio  1987-31  dicembre  1988  la
retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata  dei  seguenti
importi annui lordi: 
Categoria o qualifica 
I ........................................................ L. 198.000
II ....................................................... L. 214.000
III ...................................................... L. 256.000
IV ....................................................... L. 280.000
V ........................................................ L. 312.000
VI ....................................................... L. 344.000
VII ...................................................... L. 403.000
VIII ..................................................... L. 480.000
IX ....................................................... L. 480.000
2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1 gennaio  1987  ed
il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma  1  e'  corrisposto  in
proporzione ai mesi di servizio prestato. 
  3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono  le  anticipazioni
eventualmente corrisposte  al  medesimo  titolo  liquidate  ai  sensi
dell'articolo 55 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
settembre 1987, n. 494. 
  4. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale  che  nel  triennio
contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo
nella stessa amministrazione competono i seguenti importi  annui,  da
inserire nella retribuzione individuale di anzianita': 
Categoria o qualifica 
I ........................................................ L. 122.000
II ....................................................... L. 140.000
III ...................................................... L. 164.000
IV ....................................................... L. 186.000
V ........................................................ L. 210.000
VI ....................................................... L. 232.000
VII ...................................................... L. 271.000
VIII ..................................................... L. 311.000
IX ....................................................... L. 361.000
5. I suddetti importi al compimento del decimo anno  si  raddoppiano,
al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento  del
ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo
0,50  per  cento  del  tabellare  iniziale  riportato  al   comma   1
dell'articolo 24. 
 
            Nota all'art. 25:
            -  L'art.  55  del  D.P.R.  17  settembre  1987,  n. 494,
          inserisce nel-l'art. 47 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.  269,
          i commi 2, 3 e 4 del seguente tenore:
             2.  In  assenza  di  rinnovo  contrattuale,  entro il 30
          giugno  1989,  che  dovra'   provvedere   in   materia   di
          retribuzione  di anzianita', ovvero di una regolamentazione
          in sede intercompartimentale della stessa materia entro  la
          medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di
          cui  al  comma 1,verra' incrementata, con decorrenza dal 1
          gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun  livello
          retributivo,  prevista  nell'art.  2,  secondo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  1984,  n.
          53,  relativo  al  personale  delle  aziende dipendenti dal
          Ministero delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  senza
          limite al numero degli aumenti periodici biennali.
            3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre
          1986  le  predette somme competono in ragione del numero di
          mesi trascorsi dalla data di  entrata  in  servizio  al  31
          dicembre 1988.
            4.  Nel  caso  di  passaggio  da una qualifica funzionale
          inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in
          ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e
          in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al  31
          dicembre 1988.