Art. 27. 
                                Corsi 
 
  1. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda  autonoma
dei monopoli di Stato, il comma 5 dell'articolo 37  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' sostituito dal
seguente: 
   5. I corsi sono espletati di norma durante  l'orario  di  servizio
ordinario, ad eccezione di  quelli  per  i  quali  la  partecipazione
comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico. 
  2. I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi  delle  aziende
capoluoghi di provincia. 
  3. Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli
orari e le sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale. 
 
            Nota all'art. 27:
            - Il testo dell'art. 37, del D.P.R. 18  maggio  1987,  n.
          269,  come  modificato  dal  decreto  qui pubblicato, e' il
          seguente:
             Art.   37   (Formazione).   -    1.    La    formazione,
          l'addestramento   e   l'aggiornamento   del  personale,  in
          relazione   alle    esigenze    di    riqualificazione    e
          specializzazione  del  medesimo  connesse  ad  innovazioni,
          riforme e strutturazioni ovvero  alle  esigenze  intese  ad
          assicurare  un costante adeguamento delle capacita' e delle
          attitudini  del  personale  per  il   perseguimento   degli
          obiettivi  di  efficienza  ed  economicita'  della pubblica
          amministrazione possono essere  attuati,  oltre  che  dalla
          Scuola superiore della pubblica amministrazione per le piu'
          elevate   professionalita',   anche   mediante   corsi   di
          formazione organizzati direttamente dalle  singole  aziende
          in base alla normativa vigente.
            2.  In  tale  ambito  saranno  definiti appositi piani di
          aggiornamento permanente  con  particolare  riferimento  al
          personale  inquadrato  in profili di altra specializzazione
          tecnico-scientifica.
            3. Interventi specifici sono  diretti  ad  accrescere  la
          professionalita'  delle  lavoratrici  in modo da realizzare
          una effettiva parita' fra tutti i dipendenti.
            4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'accordo  recepito  dal  presente  decreto,
          formulano al Dipartimento della funzione pubblica le  rela-
          tive  proposte  indicando la natura dei corsi che intendono
          organizzare, i destinatari degli stessi,  la  durata  e  la
          sede  di  svolgimento,  al  fine di acquisire il parere del
          Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto
          dall'art.  21 della legge n. 93/83.
            5.  I  corsi  sono espletati di norma durante l'orario di
          servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i  quali  la
          partecipazione   comprometta   l'effettiva  erogazione  del
          servizio pubblico.