Art. 27. Corsi 1. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il comma 5 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' sostituito dal seguente: 5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico. 2. I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia. 3. Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli orari e le sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 37, del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: Art. 37 (Formazione). - 1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le piu' elevate professionalita', anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente. 2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica. 3. Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti. 4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al Dipartimento della funzione pubblica le rela- tive proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall'art. 21 della legge n. 93/83. 5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio pubblico.