Art. 28. Rideterminazione organici 1. In attuazione dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al fine di un primo ridimensionamento degli organici, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il 30 settembre 1990 si provvedera' alla riduzione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura di circa 7.100 unita'. Tale risultato sara' conseguito mediante: a) la riduzione per circa 1.300 unita' della maggiorazione dell'assegno di personale, relativamente agli uffici principali la cui attivita' e' articolata in piu' turni di lavoro nell'arco della giornata; b) la riduzione per circa 1.200 unita' delle maggiorazioni dell'assegno base di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1974, relativamente agli uffici locali; c) l'aumento del divisore del rapporto utilizzato per la determinazione del fabbisogno di personale necessario per l'espletamento dell'attivita' lavorativa degli uffici amministrativi centrali, compartimentali e periferici, in modo tale da conseguire una riduzione di circa 3.000 unita'; d) l'adeguamento degli indici parametrici delle operazioni per la cui esecuzione sono state introdotte tecnologie automatizzate e la soppressione degli indici attinenti ad adempimenti superati o superflui, con riduzione di circa 800 unita' presso gli uffici postali elettronici e di circa 800 unita' presso gli uffici di telecomunicazioni dotati di sistema leotex. 2. Il conferimento delle funzioni superiori e' subordinato alla essenzialita' ed alla indifferibilita' dei compiti da espletare, alla assoluta impossibilita' di assicurarne lo svolgimento con l'attribuzione dei medesimi ad unita' presenti ed appartenenti alla categoria richiesta per la copertura del posto vacante od a categoria superiore, nonche' all'emissione di formale provvedimento a cura dell'autorita' competente. 3. In attuazione dell'articolo 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la Commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il Consiglio di amministrazione, sono individuate le funzioni per le quali e' consentito il conferimento delle funzioni superiori e sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal comma 2.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' il seguente: Art. 11 - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonche' le norme recate dai commi dal primo al sesto dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990. 2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessita' di realizzare una programmazione dell'aumento di produttivita'. - L'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sostituisce l'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, gia' sostituito dall'art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, con il seguente testo: Art. 13 (Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore). - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio. 2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore. 3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX. 4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica. 5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo. 6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo. 7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto gia' erogato per stipendio ed indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione. 8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono. 9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono em- anate con le modalita' di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge.