Art. 28. 
                      Rideterminazione organici 
 
  1. In attuazione dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
al fine di un primo ridimensionamento degli organici, con decreto del
Ministro  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni,   sentiti   la
commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il  consiglio  di
amministrazione, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica, entro  il  30  settembre  1990  si
provvedera' alla riduzione della  dotazione  organica  del  personale
dell'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  nella
misura  di  circa  7.100  unita'.  Tale  risultato  sara'  conseguito
mediante: 
   a)  la  riduzione  per  circa  1.300  unita'  della  maggiorazione
dell'assegno di personale, relativamente agli  uffici  principali  la
cui attivita' e' articolata in piu' turni di lavoro  nell'arco  della
giornata; 
   b)  la  riduzione  per  circa  1.200  unita'  delle  maggiorazioni
dell'assegno base di cui al decreto  ministeriale  19  ottobre  1974,
relativamente agli uffici locali; 
   c)  l'aumento  del  divisore  del  rapporto  utilizzato   per   la
determinazione   del   fabbisogno   di   personale   necessario   per
l'espletamento dell'attivita' lavorativa degli uffici  amministrativi
centrali, compartimentali e periferici, in modo  tale  da  conseguire
una riduzione di circa 3.000 unita'; 
   d) l'adeguamento degli indici parametrici delle operazioni per  la
cui esecuzione sono state introdotte tecnologie  automatizzate  e  la
soppressione  degli  indici  attinenti  ad  adempimenti  superati   o
superflui, con riduzione  di  circa  800  unita'  presso  gli  uffici
postali elettronici e di  circa  800  unita'  presso  gli  uffici  di
telecomunicazioni dotati di sistema leotex. 
  2. Il conferimento delle funzioni  superiori  e'  subordinato  alla
essenzialita' ed alla indifferibilita' dei compiti da espletare, alla
assoluta   impossibilita'   di   assicurarne   lo   svolgimento   con
l'attribuzione dei medesimi ad unita' presenti ed  appartenenti  alla
categoria richiesta per la copertura del posto vacante od a categoria
superiore, nonche' all'emissione  di  formale  provvedimento  a  cura
dell'autorita' competente. 
  3. In attuazione dell'articolo 7 della legge 25  ottobre  1989,  n.
355, con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
sentiti la Commissione  paritetica  amministrazione-sindacati  ed  il
Consiglio di amministrazione, sono individuate  le  funzioni  per  le
quali e' consentito il conferimento delle funzioni superiori  e  sono
determinate le modalita' di applicazione  delle  disposizioni  recate
dal comma 2. 
 
            Note all'art. 28:
            -  Il testo dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n.
          554, e' il seguente:
             Art. 11 - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17
          (come modificato dall'articolo 10  della  legge  9  gennaio
          1973,  n.  3),  20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  uffici  locali  e  delle   agenzie
          postali  e  telegrafiche  e  sullo  stato  giuridico  ed il
          trattamento economico del relativo personale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto  1967,  n.
          1417,  nonche' le norme recate dai commi dal primo al sesto
          dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n.  49,  dagli
          articoli  5  e  6  della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dal
          secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981,
          n. 797,  sono  sospese  fino  all'individuazione  di  nuovi
          criteri  per  la determinazione dell'assegno numerico delle
          unita' necessarie  a  ciascun  ufficio  e  della  dotazione
          organica complessiva del personale, e comunque non oltre il
          31 dicembre 1990.
            2.  I  nuovi  criteri  devono  essere  finalizzati ad una
          maggiore rispondenza degli assegni alle effettive  esigenze
          del  servizio,  tenendo  conto delle modifiche procedurali,
          delle  innovazioni  tecnologiche  e  della  necessita'   di
          realizzare     una     programmazione    dell'aumento    di
          produttivita'.
            -  L'art.  7  della  legge  25  ottobre  1989,  n.   355,
          sostituisce  l'art.   13 della legge 3 aprile 1979, n. 101,
          gia' sostituito dall'art. 42 della legge 22 dicembre  1981,
          n. 797, con il seguente testo:
             Art.   13  (Conferimento  dei  compiti  di  categoria  o
          qualifica superiore). - 1. Per esigenze  di  servizio,  nei
          limiti  delle  vacanze della dotazione organica di ciascuna
          categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo
          ufficio o  impianto,  il  personale  postelegrafonico  puo'
          essere  utilizzato,  per  un  periodo  massimo  di  un anno
          continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente
          profilo professionale di categoria superiore  a  quella  di
          appartenenza,  sempre  che  per lo svolgimento dei medesimi
          compiti  non  sia  prevista  la  funzione   vicaria;   tale
          utilizzazione  termina automaticamente col venir meno della
          vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
            2.  Per  esigenze  di  servizio,  durante  l'assenza  del
          titolare   e  sempre  che  l'ordinamento  dell'ufficio  non
          preveda la funzione  vicaria,  la  direzione  degli  uffici
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,  che  per
          legge  spetta  ad un funzionario con qualifica di dirigente
          generale o di dirigente superiore,  puo'  essere  affidata,
          per  un  periodo massimo di due anni continuativi, a titolo
          di  reggenza  e  con  provvedimento,  rispettivamente,  del
          direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle
          telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per
          i  servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente
          quadro  che rivesta la qualifica di dirigente superiore per
          sostituire  il  funzionario  con  qualifica  di   dirigente
          generale,  ovvero  le  qualifiche  di  primo dirigente o ad
          esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica  di
          dirigente superiore.
            3.  Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui
          al comma 2, la direzione degli uffici  dell'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni e dell'Azienda di
          Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad  un
          funzionario  con  qualifica di primo dirigente, puo' essere
          affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a
          titolo di reggenza, ad un funzionario della  corrispondente
          carriera  direttiva  delle  qualifiche  ad  esaurimento  od
          ascritte alla categoria IX.
            4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai
          dipendenti che non  abbiano  prestato  almeno  un  anno  di
          servizio effettivo nella propria qualifica.
            5.  Non  si  fa  luogo  al  riconoscimento delle funzioni
          superiori allorquando queste siano espletate per un periodo
          di tempo non superiore al mese continuativo.
            6. Qualora  le  funzioni  superiori  siano  espletate  da
          impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di
          cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle
          funzioni  medesime  si  protragga  per  un periodo di tempo
          superiore ad un mese continuativo.
            7.  Durante  tutto  il  periodo  di  utilizzazione  nelle
          funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo
          restando  quanto  disposto  dai  commi  5  e  6,  spetta al
          personale una indennita', non utile a pensione,  pari  alla
          differenza  tra  lo  stipendio  iniziale  previsto  per  la
          categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo
          stipendio iniziale stabilito per  la  categoria  o  per  la
          qualifica  cui  sono  ascritte  le funzioni da svolgere. Al
          personale medesimo  competono,  inoltre,  il  compenso  per
          lavoro  straordinario  e  l'indennita'  di  missione  nelle
          misure previste per la stessa categoria cui  sono  ascritte
          le  funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria
          o qualifica superiore con effetto  giuridico  ed  economico
          retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo
          di  espletamento  delle  funzioni  superiori,  si fa luogo,
          relativamente a tale  periodo,  al  conguaglio  fra  quanto
          dovuto  a  titolo  di  trattamento  stipendiale per effetto
          della promozione e quanto gia'  erogato  per  stipendio  ed
          indennita'  per lo svolgimento di funzioni superiori, senza
          procedere, peraltro, al recupero delle somme  eventualmente
          a credito dell'Amministrazione.
            8.  Le  norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano
          anche al personale degli uffici locali, salve  le  speciali
          piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
            9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono em-
          anate  con  le  modalita'  di cui all'art. 10, terzo comma,
          della presente legge.