Art. 29. 
Utilizzazione  fondo  di  incentivazioneper  l'Amministrazione  delle
                      poste e telecomunicazioni 
 
  1.  Il  fondo  di  incentivazione,  di   cui   all'art.   23,   per
l'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  per  45
miliardi   di   lire   annue   e'   destinato   alla    rivalutazione
dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore
7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle  giornate  festive  e
delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi
di recapito e di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa. 
  2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute  le  seguenti
economie annue: 
   a) lire 15 miliardi derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
in materia di rideterminazione degli organici previste dall'art.  28,
conseguenti a riduzione del compenso di intensificazione; 
   b) lire 9 miliardi, lire 2,2 miliardi, lire 9,2  miliardi  e  lire
1,6   miliardi   per   riduzione   degli    stanziamenti    iscritti,
rispettivamente, nei capitoli nn. 103, 110, 138 e 149 dello stato  di
previsione della  spesa  dell'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni per l'anno 1990,  concernenti  i  compensi  per  il
lavoro straordinario, di intensificazione e di abbinamento. 
  3. La rivalutazione delle indennita' e dei  compensi  indicati  nel
comma 1 e' stabilita nelle seguenti misure lorde: 
   a) indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21,00 alle
ore 7,00: quaranta per cento; 
   b) compenso per prestazioni  di  lavoro  nelle  giornate  festive:
quaranta per cento; 
   c) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi
di cassa di cui all'articolo 66  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269: lire 1.400 al giorno; 
   d) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi
di recapito ed alla guida di automezzi: lire 1.200 al giorno; 
   e) maggiorazione del premio industriale per gli addetti  ai  turni
rotativi: lire 1.200 al giorno indipendentemente dalla  categoria  di
appartenenza. 
  4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990. 
  5.  Le  competenze  accessorie  sono  corrisposte  unitamente  allo
stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono. 
  6. Con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri del tesoro e  per  la  funzione  pubblica,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  si
provvede: 
   a) alla  soppressione  del  premio  di  produzione,  incrementando
corrispondentemente la "misura base" del premio industriale; 
   b) alla rielaborazione della disciplina  del  premio  industriale,
tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di
quelle eventualmente richieste dall'esigenza di armonizzazione  delle
diverse voci che compongono il compenso; 
   c) alla rideterminazione degli  uffici,  servizi  e  settori,  nei
confronti del cui personale possa essere confermata  l'erogazione  di
compensi di intensificazione in relazione alla natura  dell'attivita'
svolta. 
 
            Nota all'art. 29:
            -  Il  testo  dell'art.  66 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
          Art. 66 (Premio industriale). - 1.  Le  misure  del  premio
          industriale  di  cui  all'art. 8 del decreto del Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1980,  n.  985,  e  successive
          modificazioni, sono aumentate come segue:A) Amministrazione
          delle poste e delle telecomunicazioni:
            Categoria  o  qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti,
          apparecch.re laboratori e officine 110 (f), Magg.ne addetti
          servizi recap. e  guida  500  (g),  Magg.ne  addetti  turni
          rotativi 280 (h);
            Categoria  o qualifica V, Magg.ne per dirig. funz. isp. e
          di coord.  tecn. amm. 220 (a), Magg.ne per servizi di cassa
          80/550/630 (e), Magg.ne per addetti impianti,  apparecch.re
          laboratori  e  officine  110/220 (f), Magg.ne addetti turni
          rotativi 280 (h);
            Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp. e
          di coord.  tecn. amm. 610/440 (b), Magg.ne per  servizi  di
          cassa   550/80   (e),   Magg.ne   per   addetti   impianti,
          apparecch.re laboratori e  officine  220/220  (f),  Magg.ne
          addetti turni rotativi 280 (h);
            Categoria  o qualifica VII, Magg.ne per dirig. funz. isp.
          e di coord. tecn. amm. 1050/710 (c), Magg.ne per servizi di
          cassa   550/80   (e),   Magg.ne   per   addetti   impianti,
          apparecch.re laboratori e officine 220/220 (f);
            Categoria o qualifica VIII, Magg.ne per dirig. funz. isp.
          e  di  coord. tecn. amm. 1550/1020 (d), Magg.ne per servizi
          di cassa 80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re
          laboratori e officine 220 (f).
            Note
            (a) La maggiorazione compete ai vigilanti.
            (b) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
               L. 610 ai direttori degli uffici di minore entita';
               L. 440 ai vice  direttori  degli  uffici  di  media  e
          rilevante entita' ed ai capi settore;
              per gli uffici principali:
               L.  610  ai direttori degli uffici di cui all'allegato
          D/2 del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584;
               L. 440 ai capi settore.
            (c) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
               L. 1.050 ai direttori degli uffici di media entita';
               L.  710  ai  vice  direttori  vicari  degli  uffici di
          rilevante entita';
              per gli uffici principali:
               L. 1.050 ai direttori degli uffici di cui all'allegato
          C del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584;
               L. 710 ai vice direttori degli uffici di cui  allegato
          B  del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, nonche'
          ai  dipendenti  di  settima  categoria  dell'esercizio  che
          espletano   funzioni   di  dirigenza,  di  coordinamento  o
          ispettive previste dai rispettivi profili professionali.
            (d) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
               L.  1.550  ai  direttori  degli  uffici  di  rilevante
          entita';
              per gli uffici principali:
               L. 1.550 ai direttori degli uffici di cui all'allegato
          B  del  decreto ministeriale 5 agosto 1982, n.4584; ai capi
          sezione ed  ai  funzionari  della  carriera  direttiva  che
          espletano  funzioni  ispettive ovvero funzioni di dirigenza
          degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale
          5 agosto 1982, n. 4584;
               L.   1.020   al   personale   di   ottava    categoria
          dell'esercizio   che  espleta  funzioni  di  dirigenza,  di
          coordinamento o ispettive previste dai  rispettivi  profili
          professionali;  ai  vice  direttori  degli  uffici  di  cui
          all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto  1982,  n.
          4584 ed ai funzionari della carriera direttiva classificati
          nelle  categorie  settima  e  ottava  al magazzino centrale
          marche assicurative;
                L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e  degli
          uffici  principali  che  effettuano,  in  modo diretto ed a
          contatto con il pubblico, per  l'intero  orario  d'obbligo,
          operazioni  con  effettivo maneggio di denaro, attinenti ai
          servizi di cui all'art. 100  del  codice  postale  e  delle
          telecomunicazioni;
                L. 550 agli sportellisti degli uffici promiscui, agli
          sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafico
          con maneggio di denaro.
            (f) La maggiorazione compete:
                L.  220  al  personale tecnico delle categorie sesta,
          settima e  ottava  addetto  alla  diagnosi,  riparazione  e
          manutenzione    degli    impianti    di    meccanizzazione,
          automazione, telex, radio ed ai programmatori nonche'  agli
          addetti   con   mansioni   tecniche,   alla  progettazione,
          direzione, assistenza lavori, verifica  e  collaudi  presso
          gli uffici;
                L.   220   al  personale  addetto  con  carattere  di
          continuita'    ed    esclusivita'    agli    impianti    di
          meccanizzazione  ed  automazione  (C.M.P.    -  C.M.P.P.  -
          C.N.E.D. -  C.E.D.)  nonche'  al  personale  tecnico  della
          quinta categoria;
                L.  110 al personale addetto ai terminali interattivi
          con  responsabilita'  di  procedura  e  di  modifica  degli
          archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in
          tempo  reale,  agli  addetti  al  marcaggio,  agli apparati
          telescriventi e di commutazione ed accettazione telefonica,
          ai  tecnici di quarta categoria addetti alla manutenzione e
          riparazione   degli    apparati    postali,    telegrafici,
          radioelettrici e telefonici.
            (g)  La  maggiorazione compete anche ai camminatori ed al
          personale che espleta il servizio promiscuo di  procacciato
          e recapito pacchi ovvero di solo procaccia con guida presso
          gli uffici locali.
            (h)  La  maggiorazione  compete al personale applicato in
          uffici la cui organizzazione e' articolata  in  almeno  due
          turni  e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno
          1/3 delle giornate lavorative nel mese.B) Azienda di  Stato
          per i servizi telefonici:
            Categoria  o  qualifica  II,  Magg.ne  per  addetti turni
          rotativi 280 (g);
            Categoria o qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti  e
          apparecch.re  laboratori  e  officine  110 (e), Magg.ne per
          addetti servizi guida per giuntisti e piccola  manutenzione
          telefonica  500 (f), Magg.ne per addetti turni rotativi 280
          (g);
            Categoria o qualifica V, Magg.ne  per  servizi  di  cassa
          550/630  (d),  Magg.ne  per addetti impianti e apparecch.re
          laboratori e officine  110/220  (e),  Magg.ne  per  addetti
          turni rotativi 280 (g);
            Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve
          e di coord. tecn. amm. e controllo 610/440 (a), Magg.ne per
          servizi  di cassa 550/630 (d), Magg.ne per addetti impianti
          e apparecch.re laboratori e officine 220/220  (e),  Magg.ne
          per addetti turni rotativi 280 (g);
            Categoria  o  qualifica  VII,  Magg.ne  per  dirig. funz.
          isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 1050/710/650 (b),
          Magg.ne per servizi di cassa 550 (d), Magg.ne  per  addetti
          impianti e apparecch.re laboratori e officine 220/220 (e);
            Categoria  o  qualifica  VIII,  Magg.ne  per dirig. funz.
          isp.ve e di coord. tecn. amm. e  controllo  1550/1020  (c),
          Magg.ne  per  addetti  impianti e apparecch.re laboratori e
          officine 220 (e).
                                    N o t e
            (a) La maggiorazione compete:
             L. 610 ai dirigenti dei settori operativi nelle sale  di
          commutazione telefonica e nei posti telefonici pubblici;
             L.  440  al  personale  con  funzioni  di dirigenza e di
          coordinamento dei lavori di piccola manutenzione.
            (b) La maggiorazione compete:
             L. 710 al direttore ripartizione uffici interurbani  non
          in  sede  centro compartimento; al vicario del direttore di
          uffici interurbani non in  sede  centro  compartimento;  al
          vicario  del direttore di stazione telefonica; al dirigente
          del servizio telefonico nazionale ed  internazionale  nelle
          sale  di  commutazione  e nei posti telefonici pubblici; ai
          capi dei reparti meccanografici;
             L. 650 al personale che effettua il coordinamento  delle
          attivita'  di  gruppi  di tecnici applicati ad attrezzature
          complesse; al personale con funzioni di  direzione  lavori,
          collaudo  di lavori, impianti ed apparati; al personale con
          funzioni di coordinamento amministrativo-contabile;
             L.  1.050  al  dirigente di stazione telefonica di terza
          classe; al dirigente di ripartizione di stazione telefonica
          di prima e seconda classe.
            (c) La maggiorazione compete:
             L. 1.020 al direttore di uffici interurbani  nelle  sedi
          non  centro  compartimento; al direttore di ripartizione ed
          al vicario del direttore di ufficio interurbano nelle  sedi
          di   centro  compartimento;  al  dirigente  di  ufficio  di
          rilevante entita' non a livello di  sezione;  agli  addetti
          preposti  al  coordinamento  di raggruppamenti o settori di
          personale di rilevante entita'; al personale  con  funzioni
          ispettive  previste nei profili professionali del personale
          di   settima   categoria   direttivi;   al   direttore   di
          ripartizione  di stazioni telefoniche di rilevante entita';
          al  vicario  del  direttore  di  stazioni  telefoniche   di
          rilevante  entita';  ai funzionari con qualifiche direttive
          classificati nelle categorie  settima  e  ottava  applicati
          presso gli organi centrali e periferici;
             L.  1.550 al direttore di stazione telefonica di prima e
          seconda  classe;  al  dirigente  della   segreteria   delle
          direzioni  centrali; al direttore di ufficio interurbano in
          sede di compartimento telefonico; al direttore di  sezione;
          al  personale  con  funzioni  ispettive  escluse  quelle di
          settima categoria sovraindicate.
            (d) La maggiorazione compete:
             L. 630 agli addetti ai  posti  telefonici  pubblici  che
          effettuano  in  modo  diretto ed a contatto con il pubblico
          per l'intero  orario  d'obbligo  operazioni  con  effettivo
          maneggio di danaro;
             L.  550  ai  cassieri  ed  ai  controllori,  nonche'  ai
          sostituti cassieri e ai sostituti controllori.
            (e) La maggiorazione compete:
             L. 110 agli addetti agli  apparati  telescriventi,  alla
          riproduzione  di  documenti  con utilizzo di macchine, alla
          conduzione di impianti termici e  di  refrigerazione,  alla
          utilizzazione   di   macchine  (taglierine,  scarbonatrici,
          ecc.); al coadiuvante delle squadre di manutenzione esterna
          degli impianti; agli addetti ad apparecchiature  video  con
          sistemi elettronici di composizione ed elaborazione testi e
          prospetti;
             L.   220  agli  addetti  ai  terminali  interattivi  con
          responsabilita' di procedura e di modifica  degli  archivi;
          agli  addetti  al  marcaggio, perforazione, microfilmatura,
          esecuzione   disegni,   grafici,   utilizzo   di   macchine
          accessorie  e  dei  terminali nei centri elaborazione dati;
          agli  operatori  nelle  sale  di  commutazione  telefonica,
          compresi  i  posti  telefonici  pubblici;  agli  addetti  a
          mansioni di coadiuvanza tecnica nelle stazioni telefoniche,
          nei laboratori, nelle officine, nei depositi e negli uffici
          interurbani; agli addetti agli impianti di  meccanizzazione
          di   automazione  e  di  elaborazione  dati;  agli  addetti
          all'esercizio, manutenzione e riparazione degli impianti  e
          attrezzature presso le stazioni telefoniche, i laboratori e
          le  officine;  agli  addetti  alla  diagnosi, riparazione e
          manutenzione degli impianti di apparati di meccanizzazione,
          di automazione e di efonici di zona.
            (f) La maggiorazione compete: anche ai camminatori.
            (g) La maggiorazione compete: al personale  applicato  in
          uffici  la cui organizzazione del servizio e' articolata in
          almeno due turni di lavoro e sempreche' la turnazione venga
          eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese.
            Le maggiorazioni previste nelle sopra  riportate  tabelle
          A) e B):
             per  gli  addetti ai servizi di recapito, guida, piccola
          manutenzione telefonica e per giuntisti;
             per  coloro  che  esplicano   funzioni   di   dirigenza,
          ispettive e di coordinamento tecnico-amministrativo;
             per  gli addetti agli impianti, alle apparecchiature, ai
          laboratori e alle officine;
             per gli addetti ai servizi di cassa;
             per gli addetti ai turni rotativi, non  sono  cumulabili
          tra di loro.
            2.  Per  i  criteri  di erogazione del premio industriale
          valgono   le   disposizioni    contenute    nell'art.    29
          dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
            3.  Nei  riguardi  del  personale il cui orario di lavoro
          settimanale e' distribuito su cinque  giornate,  la  misura
          giornaliera del premio industriale e' maggiorata del 20 per
          cento.
            4.  Per  le  funzioni  non  espressamente  richiamate nel
          presente  articolo,  l'equiparazione  e'  determinata   con
          decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
          d'intesa   con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale e sentito il  consiglio
          di amministrazione.
            5.  Le  maggiorazioni  del  premio  industriale competono
          anche  per  le  giornate  di  permesso  sindacale,  di  cui
          all'art.  47  della  legge  18 marzo 1968, n. 249, entro il
          numero massimo di quattro mensili.