Art. 29. Utilizzazione fondo di incentivazioneper l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni 1. Il fondo di incentivazione, di cui all'art. 23, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per 45 miliardi di lire annue e' destinato alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito e di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa. 2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue: a) lire 15 miliardi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di rideterminazione degli organici previste dall'art. 28, conseguenti a riduzione del compenso di intensificazione; b) lire 9 miliardi, lire 2,2 miliardi, lire 9,2 miliardi e lire 1,6 miliardi per riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli nn. 103, 110, 138 e 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1990, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, di intensificazione e di abbinamento. 3. La rivalutazione delle indennita' e dei compensi indicati nel comma 1 e' stabilita nelle seguenti misure lorde: a) indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21,00 alle ore 7,00: quaranta per cento; b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento; c) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269: lire 1.400 al giorno; d) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito ed alla guida di automezzi: lire 1.200 al giorno; e) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990. 5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono. 6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede: a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la "misura base" del premio industriale; b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dall'esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso; c) alla rideterminazione degli uffici, servizi e settori, nei confronti del cui personale possa essere confermata l'erogazione di compensi di intensificazione in relazione alla natura dell'attivita' svolta.
Nota all'art. 29: - Il testo dell'art. 66 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 66 (Premio industriale). - 1. Le misure del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate come segue:A) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: Categoria o qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 110 (f), Magg.ne addetti servizi recap. e guida 500 (g), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h); Categoria o qualifica V, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 220 (a), Magg.ne per servizi di cassa 80/550/630 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 110/220 (f), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h); Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 610/440 (b), Magg.ne per servizi di cassa 550/80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220/220 (f), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h); Categoria o qualifica VII, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 1050/710 (c), Magg.ne per servizi di cassa 550/80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220/220 (f); Categoria o qualifica VIII, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 1550/1020 (d), Magg.ne per servizi di cassa 80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220 (f). Note (a) La maggiorazione compete ai vigilanti. (b) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 610 ai direttori degli uffici di minore entita'; L. 440 ai vice direttori degli uffici di media e rilevante entita' ed ai capi settore; per gli uffici principali: L. 610 ai direttori degli uffici di cui all'allegato D/2 del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 440 ai capi settore. (c) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di media entita'; L. 710 ai vice direttori vicari degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di cui all'allegato C del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 710 ai vice direttori degli uffici di cui allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, nonche' ai dipendenti di settima categoria dell'esercizio che espletano funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali. (d) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n.4584; ai capi sezione ed ai funzionari della carriera direttiva che espletano funzioni ispettive ovvero funzioni di dirigenza degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 1.020 al personale di ottava categoria dell'esercizio che espleta funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali; ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ed ai funzionari della carriera direttiva classificati nelle categorie settima e ottava al magazzino centrale marche assicurative; L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni; L. 550 agli sportellisti degli uffici promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafico con maneggio di denaro. (f) La maggiorazione compete: L. 220 al personale tecnico delle categorie sesta, settima e ottava addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio ed ai programmatori nonche' agli addetti con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici; L. 220 al personale addetto con carattere di continuita' ed esclusivita' agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P. - C.M.P.P. - C.N.E.D. - C.E.D.) nonche' al personale tecnico della quinta categoria; L. 110 al personale addetto ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, agli addetti al marcaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione ed accettazione telefonica, ai tecnici di quarta categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici. (g) La maggiorazione compete anche ai camminatori ed al personale che espleta il servizio promiscuo di procacciato e recapito pacchi ovvero di solo procaccia con guida presso gli uffici locali. (h) La maggiorazione compete al personale applicato in uffici la cui organizzazione e' articolata in almeno due turni e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese.B) Azienda di Stato per i servizi telefonici: Categoria o qualifica II, Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 110 (e), Magg.ne per addetti servizi guida per giuntisti e piccola manutenzione telefonica 500 (f), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica V, Magg.ne per servizi di cassa 550/630 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 110/220 (e), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 610/440 (a), Magg.ne per servizi di cassa 550/630 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220/220 (e), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g); Categoria o qualifica VII, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 1050/710/650 (b), Magg.ne per servizi di cassa 550 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220/220 (e); Categoria o qualifica VIII, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 1550/1020 (c), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220 (e). N o t e (a) La maggiorazione compete: L. 610 ai dirigenti dei settori operativi nelle sale di commutazione telefonica e nei posti telefonici pubblici; L. 440 al personale con funzioni di dirigenza e di coordinamento dei lavori di piccola manutenzione. (b) La maggiorazione compete: L. 710 al direttore ripartizione uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di stazione telefonica; al dirigente del servizio telefonico nazionale ed internazionale nelle sale di commutazione e nei posti telefonici pubblici; ai capi dei reparti meccanografici; L. 650 al personale che effettua il coordinamento delle attivita' di gruppi di tecnici applicati ad attrezzature complesse; al personale con funzioni di direzione lavori, collaudo di lavori, impianti ed apparati; al personale con funzioni di coordinamento amministrativo-contabile; L. 1.050 al dirigente di stazione telefonica di terza classe; al dirigente di ripartizione di stazione telefonica di prima e seconda classe. (c) La maggiorazione compete: L. 1.020 al direttore di uffici interurbani nelle sedi non centro compartimento; al direttore di ripartizione ed al vicario del direttore di ufficio interurbano nelle sedi di centro compartimento; al dirigente di ufficio di rilevante entita' non a livello di sezione; agli addetti preposti al coordinamento di raggruppamenti o settori di personale di rilevante entita'; al personale con funzioni ispettive previste nei profili professionali del personale di settima categoria direttivi; al direttore di ripartizione di stazioni telefoniche di rilevante entita'; al vicario del direttore di stazioni telefoniche di rilevante entita'; ai funzionari con qualifiche direttive classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici; L. 1.550 al direttore di stazione telefonica di prima e seconda classe; al dirigente della segreteria delle direzioni centrali; al direttore di ufficio interurbano in sede di compartimento telefonico; al direttore di sezione; al personale con funzioni ispettive escluse quelle di settima categoria sovraindicate. (d) La maggiorazione compete: L. 630 agli addetti ai posti telefonici pubblici che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro; L. 550 ai cassieri ed ai controllori, nonche' ai sostituti cassieri e ai sostituti controllori. (e) La maggiorazione compete: L. 110 agli addetti agli apparati telescriventi, alla riproduzione di documenti con utilizzo di macchine, alla conduzione di impianti termici e di refrigerazione, alla utilizzazione di macchine (taglierine, scarbonatrici, ecc.); al coadiuvante delle squadre di manutenzione esterna degli impianti; agli addetti ad apparecchiature video con sistemi elettronici di composizione ed elaborazione testi e prospetti; L. 220 agli addetti ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi; agli addetti al marcaggio, perforazione, microfilmatura, esecuzione disegni, grafici, utilizzo di macchine accessorie e dei terminali nei centri elaborazione dati; agli operatori nelle sale di commutazione telefonica, compresi i posti telefonici pubblici; agli addetti a mansioni di coadiuvanza tecnica nelle stazioni telefoniche, nei laboratori, nelle officine, nei depositi e negli uffici interurbani; agli addetti agli impianti di meccanizzazione di automazione e di elaborazione dati; agli addetti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli impianti e attrezzature presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine; agli addetti alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di apparati di meccanizzazione, di automazione e di efonici di zona. (f) La maggiorazione compete: anche ai camminatori. (g) La maggiorazione compete: al personale applicato in uffici la cui organizzazione del servizio e' articolata in almeno due turni di lavoro e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese. Le maggiorazioni previste nelle sopra riportate tabelle A) e B): per gli addetti ai servizi di recapito, guida, piccola manutenzione telefonica e per giuntisti; per coloro che esplicano funzioni di dirigenza, ispettive e di coordinamento tecnico-amministrativo; per gli addetti agli impianti, alle apparecchiature, ai laboratori e alle officine; per gli addetti ai servizi di cassa; per gli addetti ai turni rotativi, non sono cumulabili tra di loro. 2. Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29. 3. Nei riguardi del personale il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale e' maggiorata del 20 per cento. 4. Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione e' determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione. 5. Le maggiorazioni del premio industriale competono anche per le giornate di permesso sindacale, di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, entro il numero massimo di quattro mensili.