Art. 3. 
                     Servizi pubblici essenziali 
 
  1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  23  agosto
1988, n. 395, art.  10,  i  servizi  da  considerare  essenziali  nel
comparto del personale delle aziende e  delle  amministrazioni  dello
Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti: 
   a) protezione civile e servizi di soccorso ai cittadini; 
   b)  produzione  e  distribuzione  di  energia  e  beni  di   prima
necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; 
   c)  erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con  funzione   di
sostentamento; 
   d) servizio postale, di telecomunicazioni e di informazione radio-
televisiva, vigilanza per la sicurezza delle strutture  dei  monopoli
fiscali; 
   e) depositi cauzionali; 
   f) trasporti. 
  2. Nell'ambito dei servizi essenziali  dovra'  garantirsi,  con  le
modalita' di  cui  all'articolo  4,  la  continuita'  delle  seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto  dei  valori  e
dei diritti costituzionalmente tutelati: 
   a)  il  funzionamento   dei   servizi   radioelettrici,   postali,
telegrafici e telefonici, limitatamente alle attivita' relative  alla
salvezza  della  vita  umana,  alle  comunicazioni  di  Stato  e   di
assistenza  al   volo,   nonche'   al   controllo   delle   emissioni
radioelettriche  al  fine  di  evitare  interferenze  che  potrebbero
pregiudicare le  comunicazioni  nell'ambito  dei  servizi  di  Stato,
aeroportuali, dei vigili  del  fuoco,  di  pronto  soccorso  e  della
protezione civile; 
   b)  la  sorveglianza,  la  salvaguardia,  la  funzionalita'  e  la
sicurezza dei mezzi, delle attrezzature  e  degli  impianti  anche  a
ciclo continuo, nonche' il presidio per la salvaguardia dei  fondi  e
dei valori negli uffici di maggiore rilevanza; 
   c) l'integrita' della materia prima; 
   d) l'informazione e le  notizie  sullo  stato  di  transitabilita'
delle strade a livello nazionale e regionale; 
   e) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per
gli avvisi ai naviganti e  per  la  viabilita',  anche  ai  fini  del
soccorso aereo, marittimo e stradale; 
   f) il soccorso tecnico urgente prestato dal  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed eventualmente dalle altre  aziende  del  comparto
nell'ambito del servizio di protezione civile; 
   g) l'erogazione  di  assegni  e  di  indennita'  con  funzioni  di
sostentamento, quali pensioni sociali e di invalidita' civile; 
   h) il servizio di trasporto aereo, limitatamente  all'esigenza  di
assistenza per  i  voli  di  Stato,  sia  nazionali  che  esteri,  di
emergenza ed ai collegamenti con le isole; 
   i) il servizio attinente ai depositi  cauzionali  ed  al  relativo
ufficio  informazioni,  allo  svolgimento  di   gare   pubbliche   ed
all'erogazione di premi, limitatamente ai giorni di scadenza previsti
dalla normativa comunitaria. 
 
            Nota all'art. 3:
            -  Il  testo  dell'art.  10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
          395, e' il seguente:
             Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi
          pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto e comunque  prima
          dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di
          comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di
          autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
          da  allegare  agli stessi, le delegazioni di cui al decreto
          del Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,
          provvederanno  a  concordare  norme  dirette a garantire la
          continuita' delle prestazioni indispensabili, in  relazione
          alla  essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto
          dei valori e dei diritti  costituzionalmente  tutelati.  Le
          suddette  norme  faranno  parte integrante degli accordi di
          comparto e dei  rispettivi  decreti  del  Presidente  della
          Repubblica di recepimento.
            2.  Le  confederazioni  sindacali firmatarie dell'accordo
          recepito dal presento decreto si  impegnano  a  definire  e
          presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto,
          codici  di  autoregolamentazione dell'esercizio del diritto
          di sciopero unificati per ciascun comparto.
            3. La violazione delle norme di cui  al  comma  1  e  dei
          codici  di  autoregolamentazione dell'esercizio del diritto
          di    sciopero    costituisce    causa    di    sospensione
          dell'organizzazione    responsabile    dalla    titolarita'
          dell'azione contrattuale.
            - L'art.  53  del  D.P.R.  17  settembre  1987,  n.  494,
          inserisce  nell'art.  5 del D.P.R. 18 maggio 1987 n. 269, i
          commi 2, 6 e 7 del seguente tenore:
             2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello
          nazionale per ogni singola azienda o branca di essa  e  per
          aree  territorialmente  delimitate  per  uffici, istituti o
          servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole
          complessita'    non    riconducibili    a    circoscrizione
          territoriale,  purche'  diretti da funzionari con qualifica
          dirigenziale, in relazione  alle  materie  di  negoziazione
          individuate nel presente decreto.
             6.  Se  entro  il  medesimo termine non si sia raggiunta
          l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento  delle
          delegazioni  di  cuiall'art.  5  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  marzo  1986,  n.  68,  limitando   la
          composizione   della   delegazione  di  parte  pubblica  al
          Ministro per la funzione pubblica, che la presiede,  ed  al
          Ministro  competente e quella sindacale alla delegazione di
          cui all'art. 4,comma 1.
            7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma  6
          si  fara'  ricorso  nel  caso in cui, nei termini di cui al
          comma  3,  non  fosse  raggiunto  l'accordo  in   sede   di
          contrattazione  decentrata  a  livello nazionale o a quello
          che prevede la presidenza del commissario del Governo.