Art. 3. Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, art. 10, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti: a) protezione civile e servizi di soccorso ai cittadini; b) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; c) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento; d) servizio postale, di telecomunicazioni e di informazione radio- televisiva, vigilanza per la sicurezza delle strutture dei monopoli fiscali; e) depositi cauzionali; f) trasporti. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali dovra' garantirsi, con le modalita' di cui all'articolo 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) il funzionamento dei servizi radioelettrici, postali, telegrafici e telefonici, limitatamente alle attivita' relative alla salvezza della vita umana, alle comunicazioni di Stato e di assistenza al volo, nonche' al controllo delle emissioni radioelettriche al fine di evitare interferenze che potrebbero pregiudicare le comunicazioni nell'ambito dei servizi di Stato, aeroportuali, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso e della protezione civile; b) la sorveglianza, la salvaguardia, la funzionalita' e la sicurezza dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti anche a ciclo continuo, nonche' il presidio per la salvaguardia dei fondi e dei valori negli uffici di maggiore rilevanza; c) l'integrita' della materia prima; d) l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilita' delle strade a livello nazionale e regionale; e) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilita', anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale; f) il soccorso tecnico urgente prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed eventualmente dalle altre aziende del comparto nell'ambito del servizio di protezione civile; g) l'erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento, quali pensioni sociali e di invalidita' civile; h) il servizio di trasporto aereo, limitatamente all'esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole; i) il servizio attinente ai depositi cauzionali ed al relativo ufficio informazioni, allo svolgimento di gare pubbliche ed all'erogazione di premi, limitatamente ai giorni di scadenza previsti dalla normativa comunitaria.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, e' il seguente: Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento. 2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presento decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale. - L'art. 53 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, inserisce nell'art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1987 n. 269, i commi 2, 6 e 7 del seguente tenore: 2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto. 6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cuiall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4,comma 1. 7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo.