Art. 30. 
 
Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di  Stato  per  i
                         servizi telefonici 
 
  1. Il fondo di incentivazione di  cui  all'art.  23,  relativamente
all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' destinato,  per  un
importo   di   lire   2,5   miliardi   annue,   alla    rivalutazione
dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle 21 alle 7,  del
compenso per prestazioni di lavoro nelle  giornate  festive  e  delle
maggiorazioni del premio industriale per gli addetti  ai  servizi  di
guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa  e,  ove  occorra,  al
finanziamento della reperibilita'. 
  2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute  le  seguenti
economie annue: 
   a)  lire  500  milioni  e  1.000  milioni  per   riduzione   degli
stanziamenti iscritti rispettivamente nei capitoli 104  e  126  dello
stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per  i  servizi
telefonici  per  l'anno  1990,  concernenti  i  compensi  per  lavoro
straordinario per il personale amministrativo e tecnico; 
   b)  lire  1.000  milioni  per  riduzione  degli  stanziamenti  del
capitolo concernente il compenso per premio industriale. 
  3. La rivalutazione delle indennita' e dei  compensi  indicati  nel
comma 1 e' stabilita nelle seguenti misure lorde: 
   a) indennita' oraria per il servizio prestato dalle  ore  21  alle
ore 7: quaranta per cento; 
   b) compenso per prestazioni  di  lavoro  nelle  giornate  festive:
quaranta per cento; 
   c) aumento della maggiorazione  del  premio  industriale  per  gli
addetti ai servizi di cassa: lire 1.400 al giorno; 
   d) aumento della maggiorazione  del  premio  industriale  per  gli
addetti ai servizi di guida automezzi: lire 1.200 al giorno; 
   e) aumento della maggiorazione  del  premio  industriale  per  gli
addetti ai turni rotativi: lire 1.200  al  giorno,  indipendentemente
dalla categoria di appartenenza. 
  4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990. 
  5.  Le  competenze  accessorie  sono  corrisposte  unitamente  allo
stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono. 
  6. Con decreto del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri del tesoro e  per  la  funzione  pubblica,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  si
provvede: 
   a) alla  soppressione  del  premio  di  produzione,  incrementando
corrispondentemente la misura base del premio industriale; 
   b) alla rielaborazione della disciplina  del  premio  industriale,
tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di
quelle eventualmente richieste dalla esigenza di armonizzazione delle
diverse voci che compongono il compenso.