Art. 30. Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici 1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 23, relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' destinato, per un importo di lire 2,5 miliardi annue, alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle 21 alle 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa e, ove occorra, al finanziamento della reperibilita'. 2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue: a) lire 500 milioni e 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente nei capitoli 104 e 126 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1990, concernenti i compensi per lavoro straordinario per il personale amministrativo e tecnico; b) lire 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti del capitolo concernente il compenso per premio industriale. 3. La rivalutazione delle indennita' e dei compensi indicati nel comma 1 e' stabilita nelle seguenti misure lorde: a) indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7: quaranta per cento; b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento; c) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa: lire 1.400 al giorno; d) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida automezzi: lire 1.200 al giorno; e) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. 4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990. 5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono. 6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede: a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la misura base del premio industriale; b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dalla esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso.