Art. 31. 
             Incremento della retribuzione di anzianita' 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale  delle  aziende
postelegrafoniche  inquadrato  nelle   categorie   VIII   e   IX   la
retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 dell'art. 25
e' incrementata dell'importo annuo lordo di Lire 360.000.