Art. 31. Incremento della retribuzione di anzianita' 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale delle aziende postelegrafoniche inquadrato nelle categorie VIII e IX la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 dell'art. 25 e' incrementata dell'importo annuo lordo di Lire 360.000.