Art. 33. 
                          Congedo ordinario 
 
  1. La disposizione di cui all'art. 4,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto  1988,  n.  395,  si  applicano
anche per motivate esigenze di servizio. 
  2. Il congedo non accordato o sospeso per esigenze di servizio  non
puo', in ogni caso, essere fruito oltre il 30 novembre. 
 
            Nota all'art.33:
            - Il comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 23  agosto  1988,  n.
          395,  prevede  che: La fruizione del congedo ordinario puo'
          essere  rinviata  anche  nel  secondo  semestre   dell'anno
          successivo  qualora  sussistano  motivi non riferibili alla
          volonta' del dipendente ma  imputabili  a  cause  di  forza
          maggiore  che  non  abbiano  consentito  il godimento delle
          ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.
            I commi 2 e 3 soprarichiamati cosi' recitano:
             2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta
          del   dipendente   e   previa   autorizzazione   del   capo
          dell'ufficio,  compatibilmente  alle  esigenze di servizio,
          irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno  solare  anche
          in  piu'  periodi,  uno  dei quali non inferiore a quindici
          giorni.
            3.  Qualora  il  godimento  del  congedo  ordinario   sia
          rinviato  o  interrotto per eccezionali e motivate esigenze
          di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo  entro  il
          primo semestre dell'anno successivo.