Art. 33. Congedo ordinario 1. La disposizione di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, si applicano anche per motivate esigenze di servizio. 2. Il congedo non accordato o sospeso per esigenze di servizio non puo', in ogni caso, essere fruito oltre il 30 novembre.
Nota all'art.33: - Il comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, prevede che: La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3. I commi 2 e 3 soprarichiamati cosi' recitano: 2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. 3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.