Art. 36. Indennita' per guida di veicoli a motore di proprieta' delle aziende 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera, categoria e qualifica appartenente, puo' essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ed in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di veicoli a motore di proprieta' dell'amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 2. Al personale sopraindicato spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, l'indennita' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione. 3. L'indennita' di cui al comma 2 non e' frazionabile. 4. In caso di infortunio il personale di cui al comma 1 ha diritto al trattamento previsto dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275, come modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.
Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e' il seguente: Art. 17 (Indennita' di motoveicolo di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. Al personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, puo' essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, la conduzione di motoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennita' di cui all'art. 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, nonche' ad una indennita' per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo. 3. Tale ultima indennita' e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere. 4. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile. 5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350.