Art. 36. 
Indennita' per guida di veicoli a motore di proprieta' delle aziende 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  17  della  legge  25
ottobre 1989, n. 355, al  personale  dipendente  dall'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato  per  i
servizi telefonici,  a  qualsiasi  carriera,  categoria  e  qualifica
appartenente, puo' essere affidata, per esigenze di servizio connesse
all'espletamento   delle   proprie   mansioni   ed    in    relazione
all'organizzazione dei servizi, la conduzione di veicoli a motore  di
proprieta' dell'amministrazione, purche'  gli  interessati  siano  in
possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 
  2.  Al  personale  sopraindicato  spetta,  per  ogni  giornata   di
espletamento  delle  anzidette  mansioni  integrative,   l'indennita'
stabilita annualmente con decreto del Ministro delle  poste  e  delle
telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del  tesoro  e  per  la
funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione. 
  3. L'indennita' di cui al comma 2 non e' frazionabile. 
  4. In caso di infortunio il personale di cui al comma 1 ha  diritto
al trattamento previsto dai regi decreti 16 giugno 1938, nn.  1274  e
1275, come modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350. 
 
            Nota all'art. 36:
            - Il testo dell'art. 17 della legge 25 ottobre  1989,  n.
          355, e' il seguente:
             Art.   17   (Indennita'  di  motoveicolo  di  proprieta'
          dell'Amministrazione     delle      poste      e      delle
          telecomunicazioni).    -   1.   Al   personale   dipendente
          dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
          addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e
          delle corrispondenze  ordinarie  o  iscritte,  puo'  essere
          affidata,    per   le   esigenze   di   servizio   connesse
          all'espletamento delle  proprie  mansioni  e  in  relazione
          all'organizzazione  dei  servizi,  ai sensi dell'art. 2 del
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  maggio  1982,  n.  655,  la  conduzione  di
          motoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli
          interessati siano  in  possesso  dei  requisiti  prescritti
          dalla legge.
            2.  Il  personale  di  cui al comma 1 ha titolo, per ogni
          giornata   di   effettivo   espletamento   delle   mansioni
          anzidette,  all'indennita' di cui all'art. 21 dell'allegato
          alla  legge  11  febbraio  1970,  n.  29,  nonche'  ad  una
          indennita'  per gli oneri connessi al consumo di carburante
          e  lubrificante,  alla  manutenzione  ed  al  ricovero  del
          motoveicolo.
            3. Tale ultima indennita' e'  stabilita  annualmente  con
          decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
          di   concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il
          consiglio di amministrazione, sulla base dei costi  di  cui
          al   comma   2  ed  in  relazione  alle  percorrenze  medie
          giornaliere.
            4. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile.
            5. In caso di infortunio,  il  personale  ha  diritto  al
          trattamento  previsto  dal regio decreto 16 giugno 1938, n.
          1275, come modificato dalla  legge  21  dicembre  1955,  n.
          1350.