Art. 38. 
              Riorganizzazione del servizio di recapito 
 
  1. Una quota dell'incremento del fondo  di  incentivazione  di  cui
all'art. 23, non inferiore a lire  10  miliardi,  e'  destinata  alla
elaborazione ed all'attuazione di un progetto di ristrutturazione del
servizio di recapito. 
  2. In caso di  mancanza  di  sostituti  portalettere  degli  uffici
locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni  puo'
procedere alla chiamata diretta dei lavoratori iscritti  nelle  liste
della competente sezione circoscrizionale  del  collocamento  per  un
periodo non superiore a 10 giorni, ai sensi del comma 4  dell'art.  8
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del
31 dicembre 1988, attuativo dell'art.  16  della  legge  28  febbraio
1987, n. 56, ai fini di assicurare il recapito  della  corrispondenza
postale e telegrafica. 
 
            Note all'art. 38:
            -  Il  comma  4 dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988
          prevede che:  Nei casi in cui sussista  urgente  necessita'
          di  evitare  gravi danni alle persone, alla collettivita' o
          ai beni pubblici o di pubblica utilita', le amministrazioni
          e gli enti  possono  procedere  all'assunzione  diretta  di
          lavoratori    iscritti   presso   la   competente   sezione
          circoscrizionale per  l'impiego.  Dell'assunzione  e'  data
          contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della
          durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale
          durata ovvero il
          rapporto  di  lavoro  instaurato  superino  i dieci giorni,
          avvia a selezione,  in  sostituzione,  lavoratori  di  pari
          qualifica  aventi titolo di precedenza in base all'apposita
          graduatoria.
            - Il testo dell'art. 16 della  legge  n.  56/1987  (Norme
          sull'organizzazione   del   mercato   del   lavoro),   come
          modificato dall'art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L.
          21 marzo 1988, n.  86, convertito, con modificazioni, nella
          legge 20 maggio 1988, n. 160 e' il seguente:
             Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato  e  gli  enti
          pubblici).  -  1.  Le  amministrazioni dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, gli enti  pubblici  non  economici  a
          carattere  nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
          locali  effettuano  le   assunzioni   dei   lavoratori   da
          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali
          non e' richiesto il titolo di  studio  superiore  a  quello
          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni
          effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento  ed
          in  quelle  di  mobilita'  che  abbiano la professionalita'
          eventualmente  richiesta  e  i   requisiti   previsti   per
          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati
          numericamente  alla  selezione   secondo   l'ordine   delle
          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni
          territorialmente competenti.
            2. I lavoratori di cui  al  comma  1  hanno  facolta'  di
          iscriversi  nella  lista  di  collocamento  di  una seconda
          circoscrizione,  anche   di   altra   regione,   mantenendo
          l'iscrizione  presso la prima. L'anzianita' maturata presso
          quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
            3. Gli avviamenti vengono  effettuati  sulla  base  delle
          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la
          cui  attivita'  si  esplichi   nel   territorio   di   piu'
          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle
          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni
          della regione, secondo un  sistema  integrato  definito  ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di cui al comma 4.
            4.  Le  modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
          modalita' e i criteri  delle  selezioni  tra  i  lavoratori
          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro  sei  mesi  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale.
            5.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato, gli enti
          pubblici non economici a carattere nazionale e  quelli  che
          svolgono   attivita'  in  piu'  regioni,  per  i  posti  da
          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
          lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla  base
          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli
          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria
          unica  nonche'  i   criteri   e   le   modalita'   per   la
          informatizzazione delle liste.
            6.   Le   offerte  di  lavoro  da  parte  della  pubblica
          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
          la cadenza dei bandi, secondo le  direttive  impartite  dal
          Ministro per la funzione pubblica.
            7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
          di principio e  di  indirizzo  per  la  legislazione  delle
          regioni a statuto ordinario.
            8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le
          assunzioni   presso  le  Forze  armate  e  i  corpi  civili
          militarmente ordinati.