Art. 39. 
            Prestazioni portalettere degli uffici locali 
 
  1. Il portalettere addetto a zona di recapito con entita' di lavoro
giornaliero, superiore a 400 punti, valutata secondo i criteri  ed  i
coefficienti stabiliti con il decreto  del  Ministro  delle  poste  e
delle telecomunicazioni, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
previsto dall'art. 13 del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli uffici locali e delle agenzie postali e  telegrafiche  e  sullo
stato giuridico  e  trattamento  economico  del  relativo  personale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto  1967,
n. 1417, ha titolo, per ciascun mese, ad un  numero  di  compensi  di
intensificazione corrispondente al quoziente risultante dal  prodotto
del numero dei punti eccedenti i 400 giornalieri  per  il  numero  di
giorni di effettiva presenza nel  mese  in  servizio  diviso  per  60
minuti. I resti superiori a 30 si arrotondano, per eccesso, ad un'ora
e quelli pari od inferiori a 30 si trascurano.