Art. 4. 
Prestazioni  indispensabili  e  contingenti  di  personale   per   il
            funzionamento dei servizi pubblici essenziali 
 
  1. Al fine di cui all'articolo 3 saranno individuati,  per  le  di-
verse qualifiche  e  professionalita'  addette  ai  servizi  pubblici
essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti  di
personale che devono essere esonerati dallo sciopero  per  garantire,
senza ricorso ad aggiunzioni di lavoro straordinario, la  continuita'
delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale  per
singola azienda o amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo
del comparto, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata, sono individuate le professionalita' e le  qualifiche  di
personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per
la  determinazione  dei  contingenti  standards  minimi  e   per   la
individuazione del personale necessario a  garantire  la  continuita'
delle prestazioni indispensabili per il rispetto  dei  valori  e  dei
diritti costituzionalmente tutelati. 
  3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1  e
2, nonche'  le  disposizioni  cui  deve  attenersi  il  personale  in
sciopero detentore di chiavi o responsabile della custodia di valori,
saranno determinate in sede di contrattazione  decentrata  a  livello
locale entro 15 giorni dall'accordo di cui  al  comma  2  e  comunque
prima dell'inizio di ogni altra  trattativa  decentrata.  Nelle  more
delle definizioni degli accordi di  cui  ai  commi  2  e  3,  saranno
assicurate comunque le prestazioni indispensabili. 
  4. In  conformita'  agli  accordi  di  cui  ai  commi  2  e  3,  le
amministrazioni individuano, in occasione di  ciascuno  sciopero  che
interessi i servizi essenziali di cui all'articolo  3,  i  nominativi
dei dipendenti in servizio presso le aree interessate,  in  relazione
alle turnazioni programmate, tenuti alle  prestazioni  indispensabili
ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle
predette prestazioni, comunicando - anche tramite affissione all'albo
5 giorni prima  della  data  di  effettuazione  dello  sciopero  -  i
nominativi inclusi nei  contingenti,  come  sopra  individuati,  alle
organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai  singoli  interessati.   Il
lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla
ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire  allo  sciopero
chiedendo la conseguente sostituzione, che sara' accordata  nel  caso
sia possibile. 
  5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per
il periodo di vigenza del presente regolamento.