Art. 40. 
                         Personale di scorta 
 
  1. Nel settore del recapito la scorta e' elevata al  25  per  cento
entro il 30 settembre  1990,  a  condizione  che  l'operazione  trovi
esatta compensazione in altri settori e che non comporti nuovi oneri; 
a tal fine potranno essere utilizzate anche le riduzioni  di  assegno
di cui al comma 1 dell'articolo 28.