Art. 40. Personale di scorta 1. Nel settore del recapito la scorta e' elevata al 25 per cento entro il 30 settembre 1990, a condizione che l'operazione trovi esatta compensazione in altri settori e che non comporti nuovi oneri; a tal fine potranno essere utilizzate anche le riduzioni di assegno di cui al comma 1 dell'articolo 28.