Art. 42. 
                       Trattamento di missione 
 
  1. Le misure  intere  lorde  dell'indennita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 22 sono stabilite: 
   a) in lire 40.320 per  il  personale  inquadrato  nelle  categorie
dalla V alla IX; 
   b) in lire 29.680 per  il  personale  inquadrato  nelle  categorie
dalla I alla IV.