Art. 43. 
                        Personale viaggiante 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma  1
dell'articolo 16  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
gennaio 1978, n. 919, come  modificato  da  ultimo  dall'articolo  18
della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono cosi' modificate: 
   a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250; 
   b) rimanente personale: lire 2.100. 
 
            Nota all'art. 43:
            -  Il  comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.
          919, nel testo di cui all'art. 18 della  legge  25  ottobre
          1989, n. 355, e' cosi' formulato:
             1.  Al  personale  in  servizio negli uffici ambulanti e
          natanti,  in  servizio  viaggiante  di  messaggere  ed   al
          personale  comandato a prestare servizio di trasporto degli
          effetti  postali  da  comune   a   comune   con   automezzi
          dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,
          compreso   quello   addetto   alla   guida,   e'  concessa,
          dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino
          al momento del rientro nello stesso ufficio,  ivi  compreso
          quindi  il  periodo di tempo trascorso fuori residenza, una
          indennita' oraria nelle seguenti misure:
             a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710;
             b) rimanente personale: lire 1.590.