Art. 43. Personale viaggiante 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato da ultimo dall'articolo 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono cosi' modificate: a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250; b) rimanente personale: lire 2.100.
Nota all'art. 43: - Il comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919, nel testo di cui all'art. 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e' cosi' formulato: 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, e' concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennita' oraria nelle seguenti misure: a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710; b) rimanente personale: lire 1.590.