Art. 44. Premio per l'incremento del rendimento industriale A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, ed all'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilito nelle misure di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato: Per settimane di cinque giorni lavorativi: Qualifica I ............................................... L. 4.280 Qualifica II .............................................. L. 5.670 Qualifica III ............................................. L. 6.450 Qualifica IV .............................................. L. 7.220 Qualifica V ............................................... L. 8.350 Qualifica VI .............................................. L. 9.380 Qualifica VII ............................................. L. 11.220 Qualifica VIII ............................................ L. 15.110 Qualifica IX .............................................. L. 17.550
Note all'art. 44: - Il testo dell'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: Art. 130 (Premio per l'incremento del rendimento industriale). - Al fine di accrescere la produttivita' aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1 ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri: le nuove misure giornaliere del premio saranno determi- nate in modo che per il personale che svolga attivita' lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attivita' in sei giornate lavorative settimanali; per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non puo' superare l'importo di 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo e' di lire 3 miliardi; il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sara' corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttivita' del personale rispetto agli standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8; i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosita' e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicita' delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. - Il testo dell'art. 84 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 84 (Premio per l'incremento del rendimento industriale). - 1. Dal 1 gennaio 1987, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge n. 483 del 3 luglio 1970, ed all'art. 130 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, e' fissato in misura unica per ogni qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del 27% alla terza misura di premio rispettivamente prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze n. 00/157443 del 27 giugno 1984. Le prime due misure del suddetto premio sono soppresse. 2. Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, compreso gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, salvo le competenze maturate al 31 dicembre 1986.