Art. 44. 
         Premio per l'incremento del rendimento industriale 
 
  A decorrere dal 1 ottobre 1990,  il  premio  per  l'incremento  del
rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970,  n.  483,  ed
all'art. 130 della legge 11 luglio  1980,  n.  312,  stabilito  nelle
misure di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica
18 maggio 1987, n. 269, e' cosi' rideterminato: 
  Per settimane di cinque giorni lavorativi: 
Qualifica I ............................................... L.  4.280
Qualifica II .............................................. L.  5.670
Qualifica III ............................................. L.  6.450
Qualifica IV .............................................. L.  7.220
Qualifica V ............................................... L.  8.350
Qualifica VI .............................................. L.  9.380
Qualifica VII ............................................. L. 11.220
Qualifica VIII ............................................ L. 15.110
Qualifica IX .............................................. L. 17.550 
 
            Note all'art. 44:
            - Il testo dell'art. 130 della legge 11 luglio  1980,  n.
          312, e' il seguente:
             Art.   130   (Premio  per  l'incremento  del  rendimento
          industriale). - Al  fine  di  accrescere  la  produttivita'
          aziendale  e  per  adeguare  il premio per l'incremento del
          rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970,
          n. 483, e successive modificazioni,  al  nuovo  ordinamento
          del  personale  di cui alla presente legge, con decreto del
          Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio
          di amministrazione e sentite  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto
          premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo
          servizio  nell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato, compreso quello con  qualifica  dirigenziale,  anche
          dopo  la  data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed
          adeguato con effetto dal 1  ottobre  1978  sulla  base  dei
          seguenti criteri:
             le  nuove misure giornaliere del premio saranno determi-
          nate in modo che per  il  personale  che  svolga  attivita'
          lavorativa  ripartita  in cinque giornate l'importo globale
          settimanale per le  prestazioni  di  servizio  sia  pari  a
          quello   spettante  al  personale  che  presti  la  propria
          attivita' in sei giornate lavorative settimanali;
             per il periodo 1  ottobre-31 dicembre 1978 la spesa  per
          la  ristrutturazione  e  l'adeguamento  di detto premio non
          puo' superare l'importo di 750 milioni e  per  l'anno  1979
          l'importo e' di lire 3 miliardi;
             il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3
          luglio 1970, n. 483, sara' corrisposto a tutto il personale
          compreso  quello  con  qualifica dirigenziale, in effettivo
          servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
          Stato,  in  relazione  al miglioramento della produttivita'
          del personale  rispetto  agli  standards  accertati  al  1
          gennaio  1979,  fermo  restando  il limite dell'8 per cento
          previsto nel surrichiamato articolo 8;
             i  predetti  standards   e   le   successive   eventuali
          variazioni  saranno  determinati  al  fine di accrescere la
          operosita' e il rendimento del personale ed  assicurare  la
          migliore  efficienza  aziendale  e  la massima economicita'
          delle   singole    strutture    operative,    sentite    le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative in
          sede nazionale su parere del Consiglio  di  amministrazione
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
            -  Il  testo  dell'art.  84 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art.  84  (Premio  per   l'incremento   del   rendimento
          industriale).  -  1.    Dal  1  gennaio 1987, il premio per
          l'incremento del rendimento industriale di cui  alla  legge
          n.  483  del 3 luglio 1970, ed all'art.  130 della legge n.
          312 dell'11 luglio 1980, e' fissato  in  misura  unica  per
          ogni  qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del
          27% alla terza misura di  premio  rispettivamente  prevista
          nella  tabella  allegata  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze n. 00/157443 del  27  giugno  1984.  Le  prime  due
          misure del suddetto premio sono soppresse.
            2. Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso
          di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, e suc-
          cessive   modificazioni   ed   integrazioni,  compreso  gli
          articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          10  aprile  1984, n. 91, salvo le competenze maturate al 31
          dicembre 1986.