Art. 47. 
                       Indennita' di funzione 
 
  1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, la maggiorazione  dell'indennita'
di funzione prevista dall'articolo  85  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n.  269,  e'  corrisposta  anche  al
personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto,
capo   sezione   della   Direzione   generale,   capo   dei   servizi
amministrativi e di  segreteria  negli  opifici  e  stabilimenti,  di
economo cassiere, di capo fase e di  capo  laboratorio  di  controllo
delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore
e di agente verificatore titolare, nelle seguenti misure giornaliere: 
Qualifica V ................................................ L. 2.575
Qualifica VI ............................................... L. 2.887
Qualifica VII .............................................. L. 3.454
2. Spetta inoltre, con medesima decorrenza di  cui  al  comma  1,  al
personale della III, IV, V e VI  qualifica  funzionale  addetto  alla
conduzione ed assistenza degli impianti e delle  macchine  del  ciclo
produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva
applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere. 
  3. Per gli addetti alle confezioni dei sigari a  mano  di  IV  e  V
qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000. 
 
            Nota all'art. 47:
            - Il testo dell'art. 85 del D.P.R.  18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  85  (Indennita'  di funzione). - 1. Dal 1  gennaio
          1987 al personale che svolge le funzioni  di  direttore  di
          manifattura,  direttore  di  salina,  capo di ispettorato o
          ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a
          livello non dirigenziale, nonche' di dirigente di deposito,
          capo   agenzia,   funzionario   ai   riscontri,   dirigente
          manutenzione  impianti,  dirigente  lavorazioni,  direttore
          magazzino   ricambi   di   Bologna,   vice   direttore   di
          stabilimento,    vice   ispettore   compartimentale,   vice
          direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della
          divisione, compete una maggiorazione del 30%  della  misura
          del   premio  rispettivamente  spettante  per  qualifica  o
          funzione.
            2.  La  corresponsione  della  medesima  e'  revocata  al
          cessare della funzione per qualsiasi motivazione.