Art. 47. Indennita' di funzione 1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, la maggiorazione dell'indennita' di funzione prevista dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' corrisposta anche al personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto, capo sezione della Direzione generale, capo dei servizi amministrativi e di segreteria negli opifici e stabilimenti, di economo cassiere, di capo fase e di capo laboratorio di controllo delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore e di agente verificatore titolare, nelle seguenti misure giornaliere: Qualifica V ................................................ L. 2.575 Qualifica VI ............................................... L. 2.887 Qualifica VII .............................................. L. 3.454 2. Spetta inoltre, con medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale della III, IV, V e VI qualifica funzionale addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere. 3. Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e V qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000.
Nota all'art. 47: - Il testo dell'art. 85 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 85 (Indennita' di funzione). - 1. Dal 1 gennaio 1987 al personale che svolge le funzioni di direttore di manifattura, direttore di salina, capo di ispettorato o ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a livello non dirigenziale, nonche' di dirigente di deposito, capo agenzia, funzionario ai riscontri, dirigente manutenzione impianti, dirigente lavorazioni, direttore magazzino ricambi di Bologna, vice direttore di stabilimento, vice ispettore compartimentale, vice direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della divisione, compete una maggiorazione del 30% della misura del premio rispettivamente spettante per qualifica o funzione. 2. La corresponsione della medesima e' revocata al cessare della funzione per qualsiasi motivazione.