Art. 48. 
              Indennita' di servizio notturno e festivo 
 
  1. A decorrere del 1  ottobre  1990,  l'indennita'  oraria  di  cui
all'art. 88 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  maggio
1987, n. 269, e' rideterminata in L. 1.800. 
 
            Nota all'art. 48:
            -  Il  testo  dell'art.  88 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 88 (Indennita' di servizio notturno e  festivo).  -
          1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui
          prestazioni  di  lavoro  ordinario  inerenti  a servizio di
          istituto,  siano  effettuate,  anche  a  turno,  nelle  ore
          comprese  tra  le  ore  22  e  le  ore 6 del giorno feriale
          successivo o in  giorno  festivo,  compete  una  indennita'
          oraria pari a L. 1.500.
            2.  Le predette indennita' competono in ragione delle ore
          di servizio effettivamente prestate e non  sono  cumulabili
          con i compensi per lavoro straordinario.