Art. 48. Indennita' di servizio notturno e festivo 1. A decorrere del 1 ottobre 1990, l'indennita' oraria di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 1.800.
Nota all'art. 48: - Il testo dell'art. 88 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 88 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500. 2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.