Art. 5. Negoziazione decentrata 1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, con le integrazioni che seguono. 2. L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il predetto termine, di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, individua le norme immediatamente esecutive che non necessitano di ulteriori modalita' attuative a livello di negoziazione decentrata territoriale. 3. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro i trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi di norma nel termine di trenta giorni dal suo inizio. 4. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa e' rimessa alla negoziazione decentrata a livello superiore, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi di norma entro quindici giorni dal suo inizio. 5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una sessione negoziale unica per ogni triennalita' contrattuale, fatti salvi diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 7, e riferiti a specifiche e particolari esigenze rappresentateda una delle parti. 6. Ove, nell'interpretazione o applicazione delle norme degli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse. 7. Gli accordi decentrati a livello nazionale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica a scadenza prefissate, della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione, ed indicare analoghi criteri per il livello locale.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 4 (Soggetti titolari) - 1. Titolari della negoziazione decentrata sono: Per la parte pubblica, una delegazione composta: a) dal ministro competente o da un suo delegato, che la presiede; b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi decentrati. Per la parte sindacale, una delegazione composta: a) dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'azienda o settore interessato che abbia adottato codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale ad uno di quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto nonche' dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso ministero, avanti sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale. 3. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale. 4. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e' affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti col rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.