Art. 5. 
                       Negoziazione decentrata 
 
  1. La negoziazione decentrata a livello nazionale  e  locale  resta
disciplinata dal decreto del Presidente della  Repubblica  18  maggio
1987, n. 269, e dall'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17  settembre  1987,  n.  494,  con  le  integrazioni  che
seguono. 
  2. L'accordo decentrato a livello nazionale,  la  cui  negoziazione
deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  regolamento,  previo  adempimento,  entro   il
predetto termine, di quanto previsto  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 maggio  1987,  n.  269,  individua  le
norme immediatamente  esecutive  che  non  necessitano  di  ulteriori
modalita'   attuative   a   livello   di   negoziazione    decentrata
territoriale. 
  3. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata
entro i  trenta  giorni  dalla  definizione  dell'accordo  decentrato
nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
tale contrattazione e deve concludersi di norma nel termine di trenta
giorni dal suo inizio. 
  4. Trascorso il suddetto termine senza che si  sia  pervenuti  alla
conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa  e'  rimessa
alla  negoziazione   decentrata   a   livello   superiore,   con   la
partecipazione  anche  delle  parti  locali   interessate,   e   deve
concludersi di norma entro quindici giorni dal suo inizio. 
  5.  Tutte  le  materie  demandate  alla  disciplina  degli  accordi
decentrati nazionali e locali devono essere definite in una  sessione
negoziale unica  per  ogni  triennalita'  contrattuale,  fatti  salvi
diversi periodi individuati fra  le  parti  negli  accordi  predetti,
ovvero in relazione a quanto emerge in  attuazione  del  comma  7,  e
riferiti a specifiche  e  particolari  esigenze  rappresentateda  una
delle parti. 
  6. Ove,  nell'interpretazione  o  applicazione  delle  norme  degli
accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti,  gli  stessi  sono
risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione entro  10
giorni dalla richiesta di una di esse. 
  7. Gli accordi decentrati  a  livello  nazionale  devono  contenere
apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure  di  verifica  a
scadenza  prefissate,  della   loro   esecuzione,   prevedendo,   ove
necessario, la costituzione di appositi  nuclei  di  valutazione,  ed
indicare analoghi criteri per il livello locale. 
 
            Note all'art. 5:
            - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269,
          e' il seguente:
             Art.  4  (Soggetti  titolari)  -   1.   Titolari   della
          negoziazione decentrata sono:
            Per la parte pubblica, una delegazione composta:
             a)  dal ministro competente o da un suo delegato, che la
          presiede;
             b) da una rappresentanza dei titolari  degli  uffici  ai
          quali si riferiscono gli accordi decentrati.
            Per la parte sindacale, una delegazione composta:
              a)   dai   rappresentanti  di  ciascuna  organizzazione
          sindacale  maggiormente  rappresentativa   nell'azienda   o
          settore   interessato   che   abbia   adottato   codice  di
          autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
          uguale ad  uno  di  quelli  adottati  dalle  organizzazioni
          sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  nel presente
          decreto nonche'  dai  rappresentanti  delle  confederazioni
          maggiormente rappresentative su base nazionale.
            2.  Qualora  l'accordo  riguardi una pluralita' di uffici
          dipendenti da diverse aziende  o  settori,  esclusi  quelli
          dipendenti   dallo  stesso  ministero,  avanti  sede  nella
          medesima regione,  la  delegazione  di  parte  pubblica  e'
          presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente
          organo nelle regioni a statuto speciale.
            3. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore
          a  quello  provinciale o per gli uffici, istituti o servizi
          di  particolare  rilevanza  o  stabilimenti   di   notevole
          complessita'    non   riconducibili   alla   circoscrizione
          provinciale,  la  delegazione  di  parte  pubblica,   salva
          diversa  delega  da  parte  del ministro, e' presieduta dal
          titolare di uno degli uffici  interessati  all'accordo  che
          rivesta qualifica dirigenziale.
            4.  Allo  scopo  di assicurare il pieno svolgimento delle
          trattative per la stipula degli accordi decentrati  cui  e'
          affidata  l'attuazione  di istituti di rilevante interesse,
          la facolta' di delega potra' essere esercitata dal ministro
          con un provvedimento anche a carattere permanente; in  tali
          provvedimenti  col  rispetto  dei  principi  indicati dalla
          legge-quadro e dei criteri stabiliti dal  presente  decreto
          dovranno  essere  impartite  direttive  intese a conseguire
          uniformita' di conduzione e di  risultati  fra  gli  organi
          periferici dell'amministrazione.