Art. 51. 
               Indennita' per i servizi meccanografici 
 
  1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui  all'art.  87
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,  n.  269,
e' rideterminata in L. 1.800 giornaliere. 
 
            Nota all'art. 51:
            -  Il  testo  dell'art.  87 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 87 (Servizi meccanografici). -  1.  Con  decorrenza
          dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai
          centri  meccanografici  ed  elettronici  ed  effettivamente
          applicato ai relativi apparati, ivi  compresi  i  direttori
          dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del
          contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto
          con  il  Ministro  per  il  tesoro,  compete una indennita'
          giornaliera di  L.  1.200  per  le  giornate  di  effettiva
          presenza.
            2.  L'indennita'  vigente corrisposta alla medesima data,
          in applicazione della legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e'
          soppressa.