Art. 51. Indennita' per i servizi meccanografici 1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 1.800 giornaliere.
Nota all'art. 51: - Il testo dell'art. 87 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 87 (Servizi meccanografici). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza. 2. L'indennita' vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' soppressa.