Art. 52. 
                           Maneggio valori 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art.  86
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,  n.  269,
e' rideterminata in L. 29.000. 
 
            Nota all'art. 52:
            - Il testo dell'art. 86 del D.P.R.  18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  86 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 e'
          soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui
          al decreto  del  Ministro  delle  finanze  5  luglio  1928,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928.
            2. Dalla stessa data al personale, che in forza di  legge
          o  di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa
          a servizi di cassa che  comportino  maneggio  di  denaro  o
          valori  nelle  forme  ammesse  a  pagamento  e' fissata una
          indennita' mensile di L. 24.000.