Art. 52. Maneggio valori 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 29.000.
Nota all'art. 52: - Il testo dell'art. 86 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 86 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 e' soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928. 2. Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.