Art. 53. 
  Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale 
 
  1. Il personale appartenente a qualifica funzionale  non  superiore
alla sesta che, a seguito di  formale  disposizione  della  Direzione
generale, e' applicato senza demerito per un periodo continuativo non
inferiore ad  un  anno  a  profilo  diverso  della  stessa  qualifica
funzionale non  richiedente  possesso  di  specifico  titolo  tecnico
professionale  puo'  ottenere,  a   domanda   e   sempreche'   esista
disponibilita' di  posto,  il  passaggio  nel  profilo  professionale
applicato,  previo  parere  favorevole  della  Commissione  nazionale
paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 
 
            Nota all'art. 53:
            - Il testo dell'art. 104 della legge 11 luglio  1980,  n.
          312, e' il seguente:
             Art.   104  (Commissione  nazionale  paritetica).  -  E'
          istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato  una  commissione  nazionale
          paritetica,   nominata   con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze,  presieduta  dal  direttore  generale  o   da   un
          dirigente   generale,   composta   da   sei   dirigenti  in
          rappresentanza  dell'amministrazione   e   da   altrettanti
          dipendenti   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonche'  da
          un segretario e relativi supplenti.
            La  commissione,  oltre  a  quanto  previsto  dagli altri
          articoli, esprime parere:
             a) sulla formulazione dei singoli profili  professionali
          e sulla ripartizione dei contingenti organici;
             b) sulle modalita' di espletamento dei concorsi interni;
             c)  sull'attribuzione  di  funzioni  superiori  alla III
          qualifica.
            In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute  nel
          presente titolo, la commissione e' chiamata a pronunciarsi,
          l'interessato  deve  presentare  apposita  domanda  al capo
          dell'opificio od ufficio,  che  l'inoltrera'  entro  trenta
          giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata
          del   proprio  parere  e  di  quello  delle  organizzazioni
          sindacali locali maggiormente rappresentative.