Art. 53. Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale 1. Il personale appartenente a qualifica funzionale non superiore alla sesta che, a seguito di formale disposizione della Direzione generale, e' applicato senza demerito per un periodo continuativo non inferiore ad un anno a profilo diverso della stessa qualifica funzionale non richiedente possesso di specifico titolo tecnico professionale puo' ottenere, a domanda e sempreche' esista disponibilita' di posto, il passaggio nel profilo professionale applicato, previo parere favorevole della Commissione nazionale paritetica di cui all'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 53: - Il testo dell'art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: Art. 104 (Commissione nazionale paritetica). - E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonche' da un segretario e relativi supplenti. La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere: a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici; b) sulle modalita' di espletamento dei concorsi interni; c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica. In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione e' chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrera' entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.