Art. 54. 
                       Guida veicoli a motore 
 
  1. Per esigenze di servizio connesse  all'espletamento  urgente  di
compiti d'istituto, al personale di  qualsiasi  qualifica  funzionale
che  ne  faccia  richiesta,  sempreche'  in  possesso  dei  requisiti
previsti,   puo'   essere   affidata   la   guida   di    autovetture
dell'Amministrazione, con l'attribuzione  della  relativa  indennita'
(gruppo III).