Art. 54. Guida veicoli a motore 1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, sempreche' in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidata la guida di autovetture dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennita' (gruppo III).