Art. 56. Premio di produzione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di produzione di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene cosi' rideterminato: Livello 1 ................................................ L. 80.000 Livello 2 ................................................ L. 90.000 Livello 3 ................................................ L. 95.000 Livello 4 ................................................ L. 115.000 Livello 5 ................................................ L. 120.000 Livello 6 ................................................ L. 130.000 Livello 7 ................................................ L. 170.000 Livello 8 ................................................ L. 190.000 Livello 9 ................................................ L. 230.000
Nota all'art. 56: - Il testo dell'art. 92 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 92 (Premio di produzione). - 1. Il premio di produzione di cui all'art. 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65, e all'art. 9 dell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, viene rideterminato per ciascun livello nella misura massima mensile qui appresso indicata di lire: Livello 1, Lire 68.000; Livello 2, Lire 81.600; Livello 3, Lire 87.500; Livello 4, Lire 105.800; Livello 5, Lire 110.100; Livello 6, Lire 118.400; Livello 7, Lire 153.100; Livello 8, Lire 171.400; Livello 9, lire 210.000. 2. In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttivita', della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente. 3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1 febbraio 1987.