Art. 56. 
                        Premio di produzione 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di produzione  di  cui
all'art. 92 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  maggio
1987, n. 269, viene cosi' rideterminato: 
Livello 1 ................................................ L.  80.000
Livello 2 ................................................ L.  90.000
Livello 3 ................................................ L.  95.000
Livello 4 ................................................ L. 115.000
Livello 5 ................................................ L. 120.000
Livello 6 ................................................ L. 130.000
Livello 7 ................................................ L. 170.000
Livello 8 ................................................ L. 190.000
Livello 9 ................................................ L. 230.000 
 
            Nota all'art. 56:
            -  Il  testo  dell'art.  92 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 92 (Premio  di  produzione).  -  1.  Il  premio  di
          produzione  di cui all'art. 13 della legge 4 marzo 1982, n.
          65, e  all'art.  9  dell'accordo  annesso  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  15  marzo 1984, n. 52, viene
          rideterminato per  ciascun  livello  nella  misura  massima
          mensile qui appresso indicata di lire:
             Livello 1, Lire 68.000;
             Livello 2, Lire 81.600;
             Livello 3, Lire 87.500;
             Livello 4, Lire 105.800;
             Livello 5, Lire 110.100;
             Livello 6, Lire 118.400;
             Livello 7, Lire 153.100;
             Livello 8, Lire 171.400;
             Livello 9, lire 210.000.
            2.  In  sede  di contrattazione decentrata aziendale sono
          stabiliti  i  criteri  particolari  di  corresponsione  del
          premio  che  debbono tener conto della produttivita', della
          efficienza e  delle  effettive  presenze  in  servizio  del
          dipendente.
            3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal
          1  febbraio 1987.