Art. 58. Guida veicoli a motori 1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento dei compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta puo' essere affidata, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e mezzi operativi dell'Azienda, con l'attribuzione della relativa indennita' di rischio. Il conseguente provvedimento e' adottato dai dirigenti dei compartimenti ed uffici speciali.