Art. 58. 
                       Guida veicoli a motori 
 
  1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento  dei  compiti
d'istituto, al personale di qualsiasi  qualifica  funzionale  che  ne
faccia richiesta puo' essere affidata,  sempreche'  in  possesso  dei
requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e  mezzi  operativi
dell'Azienda,  con  l'attribuzione  della  relativa   indennita'   di
rischio. Il conseguente provvedimento e' adottato dai  dirigenti  dei
compartimenti ed uffici speciali.