Art. 59. Indennita' di turno 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in /./L. 2.800 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
Nota all'art. 59: - Il testo dell'art. 94 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 94 (Turno). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.