Art. 6. 
                              Assemblea 
 
  1. Le assemblee sul posto  di  lavoro  negli  uffici  con  servizio
continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime o  ultime
2 ore di servizio. 
  2.  La  convocazione,  la  sede  e  l'orario  delle   assemblee   e
l'eventuale  partecipazione  di  dirigenti  sindacali  esterni   alla
categoria sono comunicate all'amministrazione con  preavviso  scritto
da effettuarsi di norma tre giorni prima. 
  3.  Qualora  sia  stato  raggiunto  il  limite  massimo  di  ore  a
disposizione per le assemblee il dipendente puo' chiedere, nel limite
previsto dal comma 6 dell'art. 11 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ulteriori 5 ore annue. 
  4. Tali ore sono recuperate ai sensi dell'articolo 11  del  decreto
del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269. 
 
            Nota all'art. 6:
            -  Il  testo  dell'art.  11 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 11 (Permessi e ritardi). - 1. Al dipendente possono
          essere concessi, per particolari esigenze personali,  ed  a
          domanda,  brevi permessi di durata non superiore alla meta'
          dell'orario giornaliero.
            2. Eventuali  impreviste  protrazioni  della  durata  del
          permesso   concesso   vanno   calcolate   nel   monte   ore
          complessivo.
            3. Entro il mese successivo a quello della fruizione  del
          permesso,  il  dipendente e' tenuto a recuperare le ore non
          lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze
          di servizio.
            4. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato
          possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede
          a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante  al
          dipendente per il numero di ore non recuperate.
            5.  Gli  stessi  criteri  dovranno essere applicati per i
          ritardi sull'orario di inizio del servizio.
            6.  I  permessi  complessivamente  concessi  non  possono
          eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
            7.  Le  ipotesi  di recupero devono essere programmate in
          maniera da essere perfettamente individuabili  rispetto  ad
          altri  tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero
          per turni.