Art. 6. Assemblea 1. Le assemblee sul posto di lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio. 2. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima. 3. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee il dipendente puo' chiedere, nel limite previsto dal comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ulteriori 5 ore annue. 4. Tali ore sono recuperate ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 11 (Permessi e ritardi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. 2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo. 3. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 4. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate. 5. Gli stessi criteri dovranno essere applicati per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. 6. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. 7. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.