Art. 60. 
              Indennita' di servizio notturno e festivo 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art.  95
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,  n.  269,
e' rideterminata in /./L. 1.800. 
 
            Nota all'art. 60:
            - Il testo dell'art. 95 del D.P.R.  18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  95  (Indennita' di servizio notturno e festivo). -
          1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui
          prestazioni di lavoro  ordinario  inerenti  a  servizio  di
          istituto,  siano  effettuate,  anche  a  turno,  nelle  ore
          comprese tra le ore 22  e  le  ore  6  del  giorno  feriale
          successivo  o  in  giorno  festivo,  compete una indennita'
          oraria pari a L. 1.500.
            2. Le predette indennita' competono in ragione delle  ore
          di  servizio  effettivamente prestate e non sono cumulabili
          con i compensi per lavoro straordinario.