Art. 63. Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale 1. Il personale che, con atto formale di data certa, risulti assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempreche' vi sia disponibilita' di posto. 2. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si prescinde dalla disponibilita' dei posti, nel rispetto della dotazione organica della qualifica funzionale, e il termine di tre anni previsto dal comma 1 e' ridotto ad un anno. 3. Per coloro che abbiano esercitato mansioni di diverso profilo per un periodo non inferiore a cinque anni si prescinde anche dal titolo di studio proprio del profilo professionale di inquadramento.