Art. 63. 
 Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale 
 
  1. Il personale che,  con  atto  formale  di  data  certa,  risulti
assegnato per un periodo non inferiore  a  tre  anni  a  funzioni  di
differente  profilo   professionale,   nell'ambito   della   medesima
qualifica funzionale,  e'  inquadrato,  a  domanda  e  previo  parere
favorevole del Consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa
qualifica  funzionale  corrispondente   alle   funzioni   esercitate,
sempreche' vi sia disponibilita' di posto. 
  2. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore  del
presente regolamento si prescinde dalla disponibilita' dei posti, nel
rispetto della dotazione organica della qualifica  funzionale,  e  il
termine di tre anni previsto dal comma 1 e' ridotto ad un anno. 
  3. Per coloro che abbiano esercitato mansioni  di  diverso  profilo
per un periodo non inferiore a cinque anni  si  prescinde  anche  dal
titolo di studio proprio del profilo professionale di inquadramento.