Art. 64. 
                        Indennita' di rischio 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'art. 100
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987,  n.  269,
e' rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili: 
Livello 4 ................................................ L. 310.000
Livello 5 ................................................ L. 360.000
Livello 6 ................................................ L. 450.000
Livello 7 ................................................ L. 540.000
Livello 8 ................................................ L. 580.000
Livello 9 ................................................ L. 630.000
2. A decorrere dal 1 ottobre 1990,  per  il  personale  del  supporto
tecnico  e  amministrativo-contabile  del  Corpo  le  indennita'  non
pensionabili di cui al comma 4  dell'articolo  100  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18   maggio   1987,   n.   269,   sono
rideterminate nelle seguenti misure: 
Livello 1 ................................................ L.  90.000
  Livello   2   ................................................   L.
  110.000 Livello 3  ................................................
  L.                130.000                 Livello                 4
  ................................................ L. 180.000 Livello
  5   ................................................   L.   210.000
  Livello   6   ................................................   L.
  250.000 Livello 7  ................................................
  L.                310.000                 Livello                 8
  ................................................ L. 330.000 Livello
  9 ................................................ L. 360.000  Tale
  indennita' non compete al personale del supporto tecnico- 
amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo. 
  3. Ai capi reparto e vice capi  reparto  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco di VI qualifica funzionale l'indennita'  di  cui  al
comma 1 compete nella misura di L. 480.000 mensili. 
  4.  Al  personale  operativo  del  Corpo,  per  il  rischio  e   la
responsabilita'  per  l'intervento,  con  almeno  22  o  28  anni  di
effettivo servizio nel Corpo, l'indennita' del comma 1 e'  maggiorata
rispettivamente di lire 80.000 e 130.000. 
  5. Tali maggiorazioni non competono a  coloro  che  transitano  nei
ruoli del supporto tecnico ed  amministrativo,  mentre  competono  al
personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio  di
inidoneita' fisica e che non transiti nei ruoli del supporto  tecnico
ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di  servizio
di cui al comma 4. 
 
            Nota all'art. 64:
            - Il testo dell'art. 100 del D.P.R. 18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  100  (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere dal
          1  gennaio 1986 l'indennita' di cui all'art. 8 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, e'
          fissata secondo le seguenti misure lorde mensili:
             Livello 4, Lire 250.000;
             Livello 5, Lire 300.000;
             Livello 6, Lire 400.000;
             Livello 7, Lire 460.000;
             Livello 8, Lire 500.000.
            2. Le misure delle indennita' predette assorbono tanto la
          indennita' mensile lorda pensionabile di L. 100.000  quanto
          la  classe  convenzionale  del  6%  del trattamento base in
          godimento.   Per   il   personale   operativo   del   Corpo
          l'assorbimento della indennita' mensile lorda di L. 100.000
          opera a partire dal 1  luglio 1986.
            3.  L'indennita'  pensionabile va corrisposta anche sulla
          tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti  della
          determinazione  dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.
            4. Al personale del supporto  tecnico  e  amministrativo-
          contabile  del  Corpo,  fermo  restando  gli  inquadramenti
          attuali nelle qualifiche funzionali, le indennita'  di  cui
          sopra  competono  a  decorrere  dal  1   gennaio 1986 nella
          misura del  50%  per  12  mensilita'  non  pensionabili  ed
          assorbono  il  compenso  incentivante  in godimento. Per il
          terzo, secondo e primo livello  la  misura  dell'indennita'
          mensile  e'  fissata  rispettivamente  in  L.   100.000, L.
          80.000 e L. 60.000.
            5. Per  il  personale  della  nona  qualifica  funzionale
          l'indennita'  di  cui  al  comma 1 e' fissata in L. 550.000
          lorde mensili.
            6. A  decorrere  dal  1   luglio  1987  la  misura  delle
          indennita'  e'  aumentata  di L. 50.000 mensili per ciascun
          livello. Per  il  personale  del  supporto,  la  misura  e'
          aumentata di L. 25.000 mensili.
            7)    Tale    miglioramento    rimane    subordinato   al
          raggiungimento ed all'attuazione degli  accordi,  necessari
          per  l'introduzione  di una nuova organizzazione del lavoro
          intesa anche a ridurre il numero delle  unita'  addette  ai
          turni notturni".