Art. 65. 
               Fondo per il miglioramento dei servizi 
 
  1. E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65% 
   della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da 
una quota parte pari al 60% 
   dei proventi derivanti da servizi di prevenzione  e  di  vigilanza
forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori  degli  orari  di
lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni. 
  2. Il fondo viene utilizzato: 
   a) per compensare i dipendenti che partecipano alla  realizzazione
dei servizi di prevenzione e di vigilanza; 
   b)  per  l'incentivazione  degli   addetti   alla   formazione   e
all'aggiornamento del personale del Corpo; 
   c) per incentivare la partecipazione del  personale  ai  corsi  di
aggiornamento professionale; 
   d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilita'; 
   e)   per   sviluppare   l'attivita'   di   studio,    ricerca    e
sperimentazione. 
  3. Le modalita' e i criteri  di  utilizzazione  del  fondo  per  le
attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede  di  contrattazione
decentrata nazionale. 
  4. I  compensi  giornalieri  per  la  partecipazione  ai  turni  di
reperibilita' di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale  ed  approvati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. 
  5. I compensi relativi all'attivita' di cui al comma 2, lettera a),
dopo un periodo di  avviamento  di  6  mesi,  durante  i  quali  sono
corrisposti con  cadenza  trimestrale  posticipata,  sono  attribuiti
mensilmente.