Art. 66. 
                    Indennita' notturna e festiva 
 
  1. Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal
1 ottobre 1990 l'indennita' di  cui  all'art.  101  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' determinata in
L. 1.800. 
  2. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 
maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma 1 e'  di  L.
3.600. 
 
            Nota all'art. 66:
           - Il testo dell'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269
          e' il seguente:
             Art.  101  (Indennita'  notturne  e  festive).  -  1.  A
          decorrere  dal  31  dicembre 1987 la misura dell'indennita'
          oraria notturna e festiva spettante al personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500.
            2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua,
          1  Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma
          precedente e' corrisposta in misura doppia.