Art. 66. Indennita' notturna e festiva 1. Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1 ottobre 1990 l'indennita' di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' determinata in L. 1.800. 2. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma 1 e' di L. 3.600.
Nota all'art. 66: - Il testo dell'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 e' il seguente: Art. 101 (Indennita' notturne e festive). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.