Art. 67. 
                          Altre indennita' 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma  1
dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica  18  maggio
1987, n. 269, sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000  e  L.
2.280.000 annue lorde. 
  2. Al personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  in
possesso del brevetto di  pilota  di  elicottero  o  di  motorista  o
specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli
Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi
antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico
settore  della  specializzazione  posseduta,  entro  i  limiti  degli
organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennita'  di  cui  al
comma 1 e' corrisposta nella misura del 50 per cento. 
  3. Con decorrenza 1 ottobre 1990, per gli  operatori  subacquei  di
cui al comma  2  dell'art.  104  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987,  n.  269,  l'indennita'  ivi  prevista  e'
determinata in L. 2.040.000. 
 
            Nota all'art. 67:
            - Il testo dell'art. 104 del D.P.R. 18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  104  (Altre  indennita').  - 1. A decorrere dal 31
          dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale  dei  vigili
          del   fuoco,   in   possesso  del  brevetto  di  pilota  di
          elicottero, in servizio presso i  nuclei  elicotteristi  e'
          corrisposta,  in  sostituzione dell'indennita' prevista dal
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1981,  n.
          141,  una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue.
          A decorrere dalla stessa data, al  personale  del  predetto
          Corpo,  in possesso del brevetto di motorista o specialista
          d'elicotteri, con  obbligo  di  volo,  e'  corrisposta,  in
          sostituzione   dell'indennita'  prevista  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 marzo  1981,  n.    141,  una
          indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue.
            2.  Agli  operatori  subacquei  del  Corpo  nazionale dei
          vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei  e'
          corrisposta,  in sostituzione della indennita' prevista dal
          decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio  1975,  n.
          146, una indennita' mensile di L.  1.700.000 annue.
            3.  Dette  indennita'  sono  cumulabili  con l'indennita'
          mensile pensionabile di cui  al  precedente  art.  100  del
          presente capo.