Art. 68. Trattamento di missione 1. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovata esigenza di servizio compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 22 del presente regolamente per ogni 24 ore frazionabili di permanenza fuori sede, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive integrazioni e modificazioni. L'indennita' e' ridotta del 50% qualora il dipendente in missione sia tenuto, a segiuto di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.