Art. 68. 
                       Trattamento di missione 
 
  1. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione,  non
possa consumare i pasti  o  pernottare  per  comprovata  esigenza  di
servizio compete l'indennita' di missione nella misura  prevista  dal
comma 1 dell'art.  22  del  presente  regolamente  per  ogni  24  ore
frazionabili di permanenza  fuori  sede,  ai  sensi  della  legge  18
dicembre 1973, n. 836, e  successive  integrazioni  e  modificazioni.
L'indennita' e' ridotta del 50% qualora il dipendente in missione sia
tenuto, a segiuto di provvedimento dell'amministrazione, a fruire  di
vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.