Art. 69. 
                                Mensa 
 
  1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  impegnato
per esigenze di servizio  in  corsi  di  aggiornamento  professionale
della durata  giornaliera  non  inferiore  a  8  ore  ha  diritto  di
usufruire della mensa di servizio. 
  2. Il personale dei ruoli di  supporto  tecnico  e  amministrativo-
contabile che effettua prestazioni lavorative con  orari  giornalieri
non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non superiore  ai
60 minuti e' ammesso alla mensa di servizio. E' posta  a  carico  del
personale una quota pari al 20% del costo  della  mensa  riferito  al
personale operativo.