Art. 69. Mensa 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore a 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio. 2. Il personale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo- contabile che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non superiore ai 60 minuti e' ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.