Art. 7. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento in sede od ufficio di diverso Comune, o fra uffici di Comune con popolazione non inferiore a trentamila abitanti e distanti non meno di 5 Km., dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.