Art. 7. 
              Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 
 
  1. Il trasferimento in sede od ufficio di  diverso  Comune,  o  fra
uffici di Comune con popolazione non inferiore a trentamila  abitanti
e distanti non meno di 5 Km., dei dirigenti sindacali, componenti  di
organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto
solo  previo   nulla   osta   delle   organizzazioni   sindacali   di
appartenenza, salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica. 
  2. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  fino  alla  fine
dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.