Art. 72. Contrattazione aziendale 1. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti e' composta dal direttore generale, che la presiede, e dai due capi-dipartimento. 2. L'accordo aziendale e' sottoposto alla deliberazione del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed e' reso esecutivo con provvedimento del direttore generale. 3. L'accordo aziendale potra' definire eventuali momenti di contrattazione decentrata territoriale, stabilendone, nell'ambito delle proprie competenze, i modi, i tempi, gli ambiti territoriali, le materie e le parti.