Art. 72. 
                      Contrattazione aziendale 
 
  1. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione nazionale
aziendale della Cassa depositi e prestiti e' composta  dal  direttore
generale, che la presiede, e dai due capi-dipartimento. 
  2.  L'accordo  aziendale  e'  sottoposto  alla  deliberazione   del
consiglio  di  amministrazione  entro  30  giorni   dalla   data   di
sottoscrizione ed e' reso esecutivo con provvedimento  del  direttore
generale. 
  3.  L'accordo  aziendale  potra'  definire  eventuali  momenti   di
contrattazione  decentrata  territoriale,  stabilendone,  nell'ambito
delle proprie competenze, i modi, i tempi, gli  ambiti  territoriali,
le materie e le parti.