Art. 73. 
                        Premio di produzione 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale spetta un premio di
produzione cosi' determinato: 
   a) un premio  annuo  da  corrispondere  in  due  rate  semestrali,
finalizzato al raggiungimento di obiettivi fissati di volta in  volta
dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali
aziendali maggiormente rappresentative, nella misura  annua  pari  al
10% della retribuzione annua lorda (per  12  mesi)  costituita  dallo
stipendio e dall'indennita' integrativa speciale, in godimento al  31
dicembre dell'anno  precedente;  tale  premio  viene  corrisposto  in
relazione al grado di operosita' e  rendimento  e  dell'apporto  dato
alla produzione tenendo conto delle giornate  di  effettiva  presenza
utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta
di criteri e di standards stabiliti d'intesa  con  le  organizzazioni
sindacali   aziendali   maggiormente    rappresentative    firmatarie
dell'accordo recepito con il presente regolamento; 
   b) un premio mensile cosi' articolato: 
  Livello 1 .............................................. L. 140.000
  Livello 2 .............................................. L. 171.000
  Livello 3 .............................................. L. 203.000
  Livello 4 .............................................. L. 235.000
  Livello 5 .............................................. L. 273.000
  Livello 6 .............................................. L. 310.000
  2. I compensi di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  sono
  corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro,
  sulla base  di  standards  individuali  fissati  dal  consiglio  di
  amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. 
  3. Le assenze delle quali tener conto  per  le  attribuzioni  delle
varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso
incentivante per i dipendenti dello  Stato  di  cui  al  comparto  di
contrattazione collettiva dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 
  4. Con gli stessi parametri e criteri alla fine di ogni anno  vanno
ripartite, a favore del personale  che  ha  prestato  servizio  nello
stesso anno, tutte le  quote  di  premio  mensile  e  semestrale  non
erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile. 
 
            Nota all'art. 73:
            - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, e'
          il seguente:
             Art.   2   (Comparto   del   personale   dipendente  dai
          Ministeri). - 1. Il comparto di  contrattazione  collettiva
          del personale dipendente dai Ministeri comprende:
             il  personale  di  cui al titolo I della legge 11 luglio
          1980, n.   312, salvo  quello  previsto  espressamente  nei
          successivi articoli del presente decreto;
             il  personale  in servizio nella provincia di Bolzano di
          cui agli articoli 7 e 8 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 luglio 1976, n 752;
             il  personale  direttivo amministrativo di cui al quarto
          comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
            2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
             dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
          per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
             dal Ministro del tesoro;
             dal  Ministro  del  bilancio  e   della   programmazione
          economica;
             dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
            3.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia
          nominato  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,   puo'
          delegare  anche  un  proprio  Sottosegretario;  i  Ministri
          componenti  la  delegazione  di  parte   pubblica   possono
          delegare   Sottosegretari  di  Stato  in  base  alle  norme
          vigenti.
            4.   La   delegazione   sindacale   e'    composta    dai
          rappresentanti:
             delle  organizzazioni  sindacali  nazionali di categoria
          maggiormente  rappresentative  nel  comparto  di   cui   al
          presente articolo;
            delle      confederazioni      sindacali     maggiormente
          rappresentative su base nazionale.