Art. 73. Premio di produzione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale spetta un premio di produzione cosi' determinato: a) un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10% della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dall'indennita' integrativa speciale, in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative firmatarie dell'accordo recepito con il presente regolamento; b) un premio mensile cosi' articolato: Livello 1 .............................................. L. 140.000 Livello 2 .............................................. L. 171.000 Livello 3 .............................................. L. 203.000 Livello 4 .............................................. L. 235.000 Livello 5 .............................................. L. 273.000 Livello 6 .............................................. L. 310.000 2. I compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro, sulla base di standards individuali fissati dal consiglio di amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. 3. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i dipendenti dello Stato di cui al comparto di contrattazione collettiva dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 4. Con gli stessi parametri e criteri alla fine di ogni anno vanno ripartite, a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno, tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.
Nota all'art. 73: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, e' il seguente: Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende: il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto; il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n 752; il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.