Art. 74. 
                         Indennita' di turno 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita'  di  turno  di  cui
all'articolo 108 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in /./L. 3.000 e  L.  3.600,
rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 
  2. Il personale assegnato ad uffici organizzati su turni  non  puo'
esimersi dalle turnazioni, ferma restando la disposizione del comma 2
dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica  18  maggio
1987, n. 269. 
 
            Nota all'art. 74:
            - Il testo dell'art. 108 del D.P.R. 18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.  108 (Turno) - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987,
          al personale le cui  prestazioni  di  lavoro  per  la  loro
          natura  o  per  le obiettive esigenze di servizio risultino
          formalmente ed in via  continuativa  articolate  in  turni,
          compete  una  indennita'  di  turno  di  L.  2.500  e 3.000
          rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
            2. Per ogni mese il numero  dei  turni  non  puo'  essere
          superiore a 10.