Art. 74. Indennita' di turno 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Il personale assegnato ad uffici organizzati su turni non puo' esimersi dalle turnazioni, ferma restando la disposizione del comma 2 dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Nota all'art. 74: - Il testo dell'art. 108 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 108 (Turno) - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. 2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.