Art. 75. Indennita' di maneggio valori 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata inlire 29.000.
Nota all'art. 75: - Il testo dell'art. 111 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 111 (Maneggio valori) - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.