Art. 75. 
                    Indennita' di maneggio valori 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo
111 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio  1987,  n.
269, e' rideterminata inlire 29.000. 
 
            Nota all'art. 75:
            -  Il  testo  dell'art. 111 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 111 (Maneggio valori) - 1. Dal 31 dicembre 1987  al
          personale,  che  in  forza  di  legge  o  di  provvedimento
          formale, e' addetto in via continuativa a servizi di  cassa
          che  comportino  maneggio  di  denaro  o valori nelle forme
          ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L.
          24.000.