Art. 76. Indennita' per servizi meccanografici 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in lire 1.500.
Nota all'art. 76: - Il testo dell'art. 110 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 110 (Servizi meccanografici) - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.