Art. 76. 
                Indennita' per servizi meccanografici 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo
110 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio  1987,  n.
269, e' rideterminata in lire 1.500. 
 
            Nota all'art. 76:
            -  Il  testo  dell'art. 110 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 110 (Servizi meccanografici) -  1.  Con  decorrenza
          dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai
          centri  meccanografici  ed  elettronici  ed  effettivamente
          applicato ai relativi apparati, ivi  compresi  i  direttori
          dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del
          contingente   stabilito   con   provvedimento   dell'organo
          competente, spetta una indennita' giornaliera di  L.  1.200
          per le giornate di effettiva presenza.