Art. 77. 
              Indennita' di servizio notturno e festivo 
 
  1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all'articolo
109 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio  1987,  n.
269, e' rideterminata inlire 1.800. 
 
            Nota all'art. 77:
            -  Il  testo  dell'art. 109 del D.P.R. 18 maggio 1987, n.
          269, e' il seguente:
             Art. 109 (Indennita' di servizio notturno e  festivo)  -
          1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui
          prestazioni  di  lavoro  ordinario  inerenti  a servizio di
          istituto,  siano  effettuate,  anche  a  turno,  nelle  ore
          comprese  tra  le  ore  22  e  le  ore 6 del giorno feriale
          successivo o in  giorno  festivo,  compete  una  indennita'
          oraria pari aL. 1.500.
            2.  Le predette indennita' competono in ragione delle ore
          di servizio effettivamente prestate e non  sono  cumulabili
          con i compensi per lavoro straordinario.