Art. 78. 
                        Lavoro straordinario 
 
  1.  I  fabbisogni  globali  di  ore  di  lavoro  straordinario   da
utilizzare nell'ambito aziendale sono determinati,  per  periodi  non
eccedenti  l'anno  solare,  con  deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione, su proposta del direttore  generale,  previa  intesa
con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative   a
livello aziendale, nel limite di spesa annua  pari  a  135  ore  pro-
capite riferito ai dipendenti presenti e' nel limite  individuale  di
220 ore annue. 
  2. I criteri e i limiti annui di  utilizzazione  individuale  delle
ore di lavoro straordinario  sono  determinati  in  sede  di  accordo
aziendale.