Art. 79. Servizi sociali ed assistenziali 1. A livello di contrattazione nazionale aziendale sono fissati i criteri e gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Istituto, volti alla realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, ivi compreso il servizio di mensa da gestire anche secondo le modalita' di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Nota all'art. 79: - Il testo dell'art. 31 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: Art. 31 (Attivita' culturali ricreative ed assistenziali) - 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle aziende o settori od unita' amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori in conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. Per l'attuazione delle predette attivita' le aziende o settori possono iscrivere in bilancio appositi stanziamenti.