Art. 79. 
                  Servizi sociali ed assistenziali 
 
  1. A livello di contrattazione nazionale aziendale sono  fissati  i
criteri e gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Istituto, volti
alla realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, ivi  compreso
il servizio di mensa da gestire anche secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1987, n. 269. 
 
            Nota all'art. 79:
            - Il testo dell'art. 31 del D.P.R.  18  maggio  1987,  n.
          269, e' il seguente:
             Art.    31    (Attivita'    culturali    ricreative   ed
          assistenziali) - 1. Le attivita' culturali,  ricreative  ed
          assistenziali,  promosse  nelle aziende o settori od unita'
          amministrative,  sono  gestite  da  organismi   formati   a
          maggioranza    dai   rappresentanti   dei   lavoratori   in
          conformita' di quanto disposto dall'articolo 11 della legge
          20 maggio 1970, n. 300.
            2. Per l'attuazione delle predette attivita' le aziende o
          settori   possono   iscrivere    in    bilancio    appositi
          stanziamenti.