Art. 8. Aspettative sindacali 1. Per l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici continua ad applicarsi, in relazione alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 9, 10 e 11, la normativa vigente di cui, rispettivamente, agli articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa per le amministrazioni od aziende di seguito indicate e' fissato: a) in 15 unita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) in 8 unita' per l'Azienda nazionale autonoma delle strade. 3. Il numero delle unita' di personale in aspettativa sindacale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma 2 e' riassorbito entro tale limite nel termine perentorio di due anni dalla data di cui sopra. 4. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie Confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 5. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa per ciascuna amministrazione con il Ministro competente. 6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle amministrazioni di appartenenza, che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate. 7. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse per ciascuna amministrazione, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni interessate, per i conseguenziali adempimenti.
Note all'art. 8: - Il testo degli articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' il seguente: Art. 119 (Aspettative e permessi per motivi sindacali). - Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione. Il contingente delle aspettative e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita' da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione. Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249 e' fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita' di cui al precedente primo comma. Art. 120 (Revoca delle designazioni). - I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle organizzazioni sindacali, decadono dalla carica ove queste ne revochino la designa-zione. La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Art. 121 (Ritenute per contributi sindacali). - I contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate. - Il testo degli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' il seguente: Art. 23 (Aspettative e permessi per motivi sindacali). - Il numero delle aspettative da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali interessate ed il consiglio di amministrazione. Il contingente delle aspettative e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita' nell'ambito di ciascuna azienda, da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. Il numero delle assenze, da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, e' fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita' di cui al precedente primo comma. Art. 24 (Revoca delle designazioni). - I rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali delle aziende postelegrafoniche su designazione delle organizzazioni sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione e propongano contestualmente i designati, in sostituzione, per il residuo periodo del mandato. La decadenza dei primi e la nomina dei nuovi rappresentanti decorrono dalla data del provvedimento dell'amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Art. 25 (Ritenute per contributi sindacali). - I contributi sindacali dei dipendenti delle aziende postelegrafoniche, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura delle aziende stesse su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate. In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilite dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica, purche' notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa. - Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. del 23 agosto 1988, n. 395, e' il seguente: Art. 8 (Maggiore rappresentativita'). - 1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi: a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68; b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettoriali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93; c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a). 2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporra' il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Art. 9 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. In sede di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8. 2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalle comunita' montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni. 3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.