Art. 8. 
                        Aspettative sindacali 
  1. Per  l'amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato,  per
l'amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e   per
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici continua  ad  applicarsi,
in relazione alle disposizioni del presente articolo e degli articoli
9, 10 e 11,  la  normativa  vigente  di  cui,  rispettivamente,  agli
articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, ed agli  articoli  23,  24  e  25
della legge 3 aprile 1979, n.  101,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  2. A decorrere dal 31 dicembre  1990,  il  numero  complessivo  dei
dipendenti da collocare in  aspettativa  per  le  amministrazioni  od
aziende di seguito indicate e' fissato: 
   a) in 15 unita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
   b) in 8 unita' per l'Azienda nazionale autonoma delle strade. 
  3. Il numero delle unita' di  personale  in  aspettativa  sindacale
che, alla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  si
trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma 2 e'
riassorbito entro tale limite nel  termine  perentorio  di  due  anni
dalla data di cui sopra. 
  4. I dipendenti delle  amministrazioni  destinatarie  del  presente
regolamento che ricoprono  cariche  elettive  in  seno  alle  proprie
Confederazioni ed  organizzazioni  sindacali  a  carattere  nazionale
maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi
sindacali,  a   domanda   da   presentare   tramite   la   competente
confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a
ciascuna di esse assegnata. 
  5. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in  relazione
alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi  dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
e della circolare del Ministro per la funzione pubblica  in  data  28
ottobre 1988, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di  ogni  triennio,
nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri-Dipartimento   della   funzione   pubblica,    sentite    le
organizzazioni   sindacali   interessate,   d'intesa   per   ciascuna
amministrazione con il Ministro competente. 
  6.  Le  domande  di  collocamento  in  aspettativa  sindacale   del
personale sono presentate alle amministrazioni di  appartenenza,  che
curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il  preventivo  assenso
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-Dipartimento   della
funzione pubblica in ordine al rispetto dei  contingenti  di  cui  al
presente articolo. Il provvedimento di  collocamento  in  aspettativa
per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate. 
  7. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione delle aspettative sindacali, fermo  restando  il  numero
complessivo  delle  stesse   per   ciascuna   amministrazione,   sono
comunicate  rispettivamente  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri-   Dipartimento   della   funzione    pubblica    ed    alle
amministrazioni interessate, per i conseguenziali adempimenti. 
 
            Note all'art. 8:
            -  Il  testo degli articoli 119, 120 e 121 della legge 11
          luglio 1980, n. 312, e' il seguente:
             Art. 119 (Aspettative e permessi per motivi  sindacali).
          -  Il  numero  delle aspettative sindacali da concedere, ai
          sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46  della  legge  18
          marzo  1968,  n.  249,  ai  dipendenti dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che  ricoprono  cariche
          elettive  in  seno  alle proprie organizzazioni sindacali a
          carattere   nazionale   maggiormente   rappresentative   e'
          stabilito  con decreto del Ministro per le finanze, sentite
          le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio  di
          amministrazione.
            Il  contingente  delle  aspettative  e'  ripartito tra le
          organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di
          rappresentativita' da desumere dai risultati delle elezioni
          dei rappresentanti del personale in seno  al  Consiglio  di
          amministrazione.
            Il  numero  delle  assenze  da autorizzare ai sensi degli
          articoli 47 e 48 della citata legge n. 249 e' fissato,  per
          ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale,
          con le modalita' di cui al precedente primo comma.
            Art.  120 (Revoca delle designazioni). - I rappresentanti
          del personale nominati in seno agli organi collegiali
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  su
          designazione delle organizzazioni sindacali, decadono dalla
          carica ove queste ne revochino la designa-zione.
            La  decadenza  dei  rappresentanti  di  cui sopra decorre
          dalla  data  del  provvedimento  dell'Amministrazione,   da
          emanare   entro   quindici  giorni  dalla  ricezione  della
          comunicazione.
            Art.  121  (Ritenute  per  contributi  sindacali).  -   I
          contributi  sindacali  dei  dipendenti dell'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato,  nella  misura  e  sugli
          istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle
          organizzazioni   sindacali,   vengono   trattenuti  a  cura
          dell'Amministrazione stessa  su  delega  del  lavoratore  e
          versati alle organizzazioni sindacali interessate.
            -  Il  testo  degli  articoli  23,  24 e 25 della legge 3
          aprile 1979, n.  101, e' il seguente:
             Art. 23 (Aspettative e permessi per motivi sindacali). -
          Il numero delle aspettative da concedere,  ai  sensi  degli
          articoli  45  e  46  della  legge 18 marzo 1968, n. 249, al
          personale  dell'Amministrazione   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  e  dell'Azienda  di  Stato per i servizi
          telefonici, che  ricopre  cariche  elettive  in  seno  alle
          proprie  organizzazioni  sindacali  a  carattere  nazionale
          maggiormente rappresentative, e' stabilito con decreto  del
          Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le
          organizzazioni sindacali interessate  ed  il  consiglio  di
          amministrazione.
            Il  contingente  delle  aspettative  e'  ripartito tra le
          organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di
          rappresentativita'  nell'ambito  di  ciascuna  azienda,  da
          desumere  dai  risultati  delle elezioni dei rappresentanti
          del personale in seno al consiglio di amministrazione.
            Il numero delle assenze, da autorizzare  ai  sensi  degli
          articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, e' fissato, per
          ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale,
          con le modalita' di cui al precedente primo comma.
            Art.  24  (Revoca delle designazioni). - I rappresentanti
          del personale nominati in seno agli organi collegiali delle
          aziende    postelegrafoniche    su    designazione    delle
          organizzazioni  sindacali  decadono dalla carica ove queste
          ne revochino la designazione e propongano contestualmente i
          designati, in sostituzione,  per  il  residuo  periodo  del
          mandato.
            La   decadenza   dei   primi   e   la  nomina  dei  nuovi
          rappresentanti  decorrono  dalla  data  del   provvedimento
          dell'amministrazione,  da  emanare  entro  quindici  giorni
          dalla ricezione della comunicazione.
            Art.  25  (Ritenute  per  contributi  sindacali).   -   I
          contributi   sindacali   dei   dipendenti   delle   aziende
          postelegrafoniche,   nella   misura   e   sugli    istituti
          retributivi   stabiliti   dagli   organi   statutari  delle
          organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a  cura  delle
          aziende  stesse  su  delega  del  lavoratore e versati alle
          organizzazioni sindacali interessate.
            In  caso  di  modifica  delle  misure  percentuali  della
          trattenuta   stabilite   dagli  organismi  statutari  delle
          organizzazioni sindacali,
          il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto
          dalla data di decorrenza della modifica, purche'  notifichi
          la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine di
          trenta  giorni  dalla data in cui e' stata resa pubblica la
          modifica stessa.
            - Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. del 23  agosto
          1988, n.  395, e' il seguente:
             Art.  8  (Maggiore  rappresentativita').  -  1.  Ai fini
          dell'applicazione della legge  29  marzo  1983,  n.  93,  a
          partire dalle trattative successive alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  costituiscono  criteri  di
          riferimento da utilizzare da  parte  della  Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica   per    la    determinazione    della    maggiore
          rappresentativita' sul piano nazionale delle confederazioni
          e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
             a)  la  consistenza  associativa  rilevata  in base alle
          deleghe  conferite   alle   singole   amministrazioni   dai
          dipendenti   per  la  ritenuta  del  contributo  sindacale,
          accertate    mediante    comunicazione     delle     stesse
          amministrazioni  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione   pubblica   ed    alle
          organizzazioni  sindacali  a  cui le deleghe si riferiscono
          prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione
          collettiva   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
             b) l'adesione  ricevuta  in  occasione  di  elezione  di
          membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle
          leggi vigenti costituiti negli ambiti dei diversi comparti,
          di  altre consultazioni elettoriali per la costituzione del
          Consiglio superiore della pubblica  amministrazione  ovvero
          per  la  nomina  di  soggetti cui ai diversi livelli, anche
          decentrati,  venga  conferito  potere   rappresentativo   e
          negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge
          29 marzo 1983, n. 93;
             c)    diffusione    e    consistenza   delle   strutture
          organizzative negli ambiti categoriali  e  territoriali  di
          ciascun  comparto  di  contrattazione  valutate  sulla base
          dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
            2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al  comma
          1,  rilevati  dalle  amministrazioni e quelli forniti dalle
          organizzazioni sindacali, la Presidenza del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporra'
          il  caso  alla  valutazione  dell'Osservatorio del pubblico
          impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22  agosto
          1985, n. 444.
            Art.  9  (Aspettative e permessi sindacali). - 1. In sede
          di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle vigenti
          disposizioni legislative, saranno definiti  i  criteri,  le
          modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione
          del   numero  globale  dei  permessi  e  delle  aspettative
          sindacali tra le varie organizzazioni in  relazione  ed  in
          rapporto  alla  rappresentativita' delle medesime accertata
          ai sensi dell'art. 8.
            2. Alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali  per
          ciascun   comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui
          all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  5  marzo  1986,  n. 68,
          provvede, entro il primo trimestre  di  ogni  triennio,  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  sentite   le   confederazioni   e   le
          organizzazioni  sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI
          per quanto riguarda il personale  dipendente  dal  Servizio
          sanitario  nazionale  e  dai  comuni,  con l'UPI per quanto
          riguarda  il  personale  dipendente  dalle  province,   con
          l'UNCEM  per  quanto riguarda il personale dipendente dalle
          comunita' montane e con la Conferenza dei presidenti  delle
          regioni  per  quanto riguarda il personale dipendente dalle
          regioni.   Alla   ripartizione   dei   permessi   sindacali
          provvedono le singole amministrazioni.
            3.  Diverse  intese  intervenute  tra  le  organizzazioni
          sindacali  sulla  ripartizione   dei   permessi   e   delle
          aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo
          degli   stessi,  saranno  comunicate  rispettivamente  alle
          amministrazioni  interessate   ed   alla   Presidenza   del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica per i conseguenziali adempimenti.