Art. 80. 
                   Soppressione assegno personale 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, l'assegno personale mensile  non  riassorbibile  di  cui
all'articolo 106, comma 1, lettera l),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' soppresso e dello  stesso
importo e' aumentata la retribuzione individuale di anzianita'. 
 
            Nota all'art. 80:
            - Il testo dell'art. 106, comma 1, lettera l), del D.P.R.
          18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente:
              l)  il  premio  di produzione in godimento al 1  luglio
          1986 e' cosi' ridefinito:
               un  premio  annuo  da  corrispondere   in   due   rate
          semestrali, finalizzato al raggiungimento di predeterminati
          obiettivi  fissati  di  volta  in  volta  dal  consiglio di
          amministrazione,  sentite   le   organizzazioni   sindacali
          aziendali  maggiormente rappresentative, nella misura annua
          pari al 10
             della retribuzione annua lorda (per 12 mesi)  costituita
          dallo stipendio e dalla I.I.S., in godimento al 31 dicembre
          dell'anno  precedente;  tale  premio  viene  corrisposto in
          relazione  al  grado   di   operosita'   e   rendimento   e
          dell'apporto  dato  alla  produzione  tenendo  conto  delle
          giornate  di   effettiva   presenza   utilizzata   per   il
          conseguimento  del  progetto  obiettivo  e  sulla scelta di
          criteri  e  di  standards   stabiliti   d'intesa   con   le
          organizzazioni    sindacali    a   aziendali   maggiormente
          rappresentative firmatarie del presente protocollo;
               un premio mensile cosi' articolato:
                 livello 1 Premio mensile Lire 110.000;
                 livello 2 Premio mensile Lire 140.000;
                 livello 3 Premio mensile Lire 170.000;
                 livello 4 Premio mensile Lire 200.000;
                 livello 5 Premio mensile Lire 235.000.
            Le predette misure mensili sono maggiorate di un  importo
          non  riassorbibile  pari  alla  differenza fra il percepito
          mensile,  prima  dell'entrata  in   vigore   del   presente
          meccanismo  al  netto  del  7,5,  e  la somma fra il premio
          mensile ed il premio semestrale rapportato a mese.
            Il premio semestrale, il premio mensile e  l'assegno  non
          riassorbibile  vengono  corrisposti anche in relazione alla
          quantita' e qualita' di  lavoro  sulla  base  di  standards
          inviduali  fissati dal consiglio d'amministrazione d'intesa
          con le organizzazioni sindacali aziendali. Le assenze delle
          quali  tener conto per le attribuzioni delle varie parti di
          premio sono quelle previste dal decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  13 aprile 1984, che istituisce il
          compenso incentivante per i ministeriali.
            Con gli stessi parametri  e  criteri  di  cui  al  premio
          mensile,  alla  fine  di ogni anno vanno ripartite a favore
          del personale che ha prestato servizio  nello  stesso  anno
          tutte  le  quote di premio mensile e semestrale non erogate
          rispetto al monte globale teoricamente percepibile.