Art. 80. Soppressione assegno personale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'assegno personale mensile non riassorbibile di cui all'articolo 106, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' soppresso e dello stesso importo e' aumentata la retribuzione individuale di anzianita'.
Nota all'art. 80: - Il testo dell'art. 106, comma 1, lettera l), del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, e' il seguente: l) il premio di produzione in godimento al 1 luglio 1986 e' cosi' ridefinito: un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di predeterminati obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10 della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dalla I.I.S., in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali a aziendali maggiormente rappresentative firmatarie del presente protocollo; un premio mensile cosi' articolato: livello 1 Premio mensile Lire 110.000; livello 2 Premio mensile Lire 140.000; livello 3 Premio mensile Lire 170.000; livello 4 Premio mensile Lire 200.000; livello 5 Premio mensile Lire 235.000. Le predette misure mensili sono maggiorate di un importo non riassorbibile pari alla differenza fra il percepito mensile, prima dell'entrata in vigore del presente meccanismo al netto del 7,5, e la somma fra il premio mensile ed il premio semestrale rapportato a mese. Il premio semestrale, il premio mensile e l'assegno non riassorbibile vengono corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro sulla base di standards inviduali fissati dal consiglio d'amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i ministeriali. Con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile, alla fine di ogni anno vanno ripartite a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.