Art. 81. 
                       Fondo di incentivazione 
 
  1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo  23  si  alimenta
annualmente anche con il  corrispettivo  di  n.  222  ore  di  lavoro
straordinario per ogni  dipendente  presente  al  31  dicembre  1989,
determinato applicando gli importi orari validi alla stessa data.  Lo
stanziamento del capitolo dello stato di previsione  e'  ridotto  del
pari importo destinato al suddetto personale. 
  2.  I  piani  ed  i  progetti  per   l'attuazione   dell'intervento
incentivante per  il  miglioramento  dell'efficienza  e  dei  servizi
debbono   riferirsi    alla    conservazione,    commercializzazione,
distribuzione dei prodotti agricoli, alla attuazione delle  direttive
e dei regolamenti  comunitari,  nonche'  alle  attivita'  connesse  e
presupposte all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Azienda. 
  3. La predisposizione dei progetti e la verifica dei risultati sono
demandati alla contrattazione decentrata nazionale. 
  4. Alla realizzazione dei piani e progetti, finanziati  dal  fondo,
partecipano anche i dipendenti  provenienti  dai  Monopoli  di  Stato
comunque in servizio presso  gli  uffici  dell'Azienda  in  forza  di
formale provvedimento. 
  5. Il fondo e' finalizzato anche a  compensare  le  prestazioni  di
lavoro straordinario per fronteggiare le  particolari  situazioni  di
attivita' dell'azienda, connesse anche a vacanze di organico.