Art. 81. Fondo di incentivazione 1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 23 si alimenta annualmente anche con il corrispettivo di n. 222 ore di lavoro straordinario per ogni dipendente presente al 31 dicembre 1989, determinato applicando gli importi orari validi alla stessa data. Lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione e' ridotto del pari importo destinato al suddetto personale. 2. I piani ed i progetti per l'attuazione dell'intervento incentivante per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi debbono riferirsi alla conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli, alla attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonche' alle attivita' connesse e presupposte all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Azienda. 3. La predisposizione dei progetti e la verifica dei risultati sono demandati alla contrattazione decentrata nazionale. 4. Alla realizzazione dei piani e progetti, finanziati dal fondo, partecipano anche i dipendenti provenienti dai Monopoli di Stato comunque in servizio presso gli uffici dell'Azienda in forza di formale provvedimento. 5. Il fondo e' finalizzato anche a compensare le prestazioni di lavoro straordinario per fronteggiare le particolari situazioni di attivita' dell'azienda, connesse anche a vacanze di organico.